Tempo pieno 40 ore illegittimo il diniego senza istruttoria e organico invariato (TAR Lazio n. 222 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di attivazione del tempo pieno a 40 ore nella scuola primaria è illegittimo quando l’amministrazione non sorregge il mutamento del modulo orario rispetto all’anno precedente con una adeguata istruttoria e una congrua motivazione. La circostanza che la dotazione organica sia rimasta invariata rispetto all’anno in cui il tempo pieno era stato riconosciuto rende il diverso esito organizzativo non giustificato. Il principio di continuità didattica, richiamato dalla stessa amministrazione, impone di utilizzare prioritariamente le risorse di organico per il mantenimento dei modelli orari in atto. La mancata preventiva informazione delle famiglie aggrava il vulnus, precludendo scelte consapevoli sull’offerta formativa. Ne consegue l’annullamento degli atti che hanno negato il tempo pieno.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su alunni frequentanti un istituto comprensivo, hanno impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha negato, per un determinato anno scolastico, l’attivazione del tempo pieno a 40 ore per una classe della scuola primaria. Il diniego era stato comunicato oralmente e trovava la propria giustificazione nella asserita mancanza di personale docente.

I genitori hanno dedotto la violazione dell’art. 4, comma 4, lett. c) del d.P.R. n. 89/2009, dell’art. 1, comma 12, legge n. 107/2015 e dell’art. 6 legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito chiedendo il rigetto. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e, all’udienza pubblica, ha riservato la causa per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso e muove dalla ricostruzione della richiesta avanzata dal dirigente scolastico per proseguire la sperimentazione. In quella sede l’istituto aveva affermato che la sperimentazione era stata avviata sfruttando risorse interne, ma aveva poi sostenuto la necessità di ulteriori unità di personale per non sacrificare le ore di contemporaneità delle altre classi. Agli interessati era stato comunicato che il mantenimento delle 40 ore non era possibile per la mancata accettazione della richiesta di implementazione dell’organico.

Il Tribunale rileva che tutto ciò è avvenuto in difetto di adeguata motivazione e di istruttoria, oltre che in contraddizione con quanto statuito l’anno precedente. La dotazione organica era rimasta la medesima che aveva consentito l’accesso al tempo pieno; non è quindi dato comprendere perché, a parità di condizioni, il servizio erogato in un anno scolastico non potesse essere mantenuto nel successivo.

Il Collegio valorizza poi la circostanza che gli alunni avevano frequentato l’intero anno precedente con il modulo del tempo pieno e si trovavano ora a seguire lezioni con un modulo diverso, a 27 ore settimanali e senza refezione, con modi e tempi inediti per loro e per le famiglie. Tale mutamento contrasta con il principio di continuità didattica affermato dalla stessa amministrazione nella circolare ministeriale n. 61 del 18 luglio 2012, secondo cui le risorse di organico vanno utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli orari in atto e per assicurare agli alunni la continuità dell’orario seguito nell’anno precedente.

L’amministrazione, pertanto, non ha valutato adeguatamente che gli alunni consumavano a scuola il pasto e svolgevano i compiti, e che l’inaspettata variazione avrebbe inciso sull’organizzazione del tempo delle famiglie con evidenti disagi. I ricorrenti hanno inoltre rappresentato che, se tempestivamente informati, avrebbero potuto valutare il trasferimento presso istituti capaci di garantire il tempo pieno. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento degli atti impugnati; le spese sono compensate e il contributo unificato restituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *