Affidamento in prova e giudizio prognostico di pericolosità (Cass. pen. Sez. I n. 2319 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il primo presupposto per l’ammissione al beneficio è che il processo di emenda del condannato sia significativamente avviato, non essendo richiesto il già conseguito ravvedimento che caratterizza la liberazione condizionale; ove tale presupposto non sia riscontrato, il condannato può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, purché sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati. Il giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova deve valutare la natura e la gravità dei reati commessi, i precedenti e i procedimenti pendenti, ma anche la condotta successivamente serbata, potendo assumere rilievo, quale elemento negativo, la denuncia per un reato commesso durante gli arresti domiciliari e la mancanza di una seria ed attuale prospettiva lavorativa. L’erronea indicazione di pregresse condanne non ancora definitive non inficia la motivazione del diniego se il quadro personologico, depurato da detto errore, presenti comunque elementi di pericolosità sociale puntualmente delineati.
Il Fatto
Con ordinanza del giugno 2025, il Tribunale di Sorveglianza di Catania concedeva al condannato la detenzione domiciliare, rigettando la richiesta principale di affidamento in prova ai servizi sociali. Il diniego era fondato su un giudizio di attuale e solo in parte scemata pericolosità sociale, legittimato dalla gravità dei reati e dalla loro recente consumazione, nonché dalla denuncia per truffa intervenuta mentre l’interessato era ristretto agli arresti domiciliari e dall’indisponibilità di un’attività lavorativa.
Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la contraddittorietà tra la valutazione di pericolosità e le autorizzazioni al lavoro rilasciate dal magistrato di sorveglianza, la mancata considerazione del regolare svolgimento di attività lavorativa e l’omessa valutazione complessiva della personalità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che l’affidamento in prova postula un processo di risocializzazione già avviato, da apprezzarsi sulla base dell’osservazione della personalità del condannato; il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati e dai precedenti penali, deve considerare anche la condotta successiva, secondo il tenore degli artt. 47, commi 2 e 3, legge n. 354/1975.
Pur riconoscendo la fondatezza della censura relativa all’inesistenza di pregresse condanne, i giudici di legittimità hanno valorizzato l’elemento successivo alla condanna: la denuncia per il delitto di truffa, commesso mentre l’interessato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Tale circostanza, non smentita dalla difesa, è stata ritenuta sintomo di una personalità non ancora avviata a quella rivisitazione critica che costituisce il presupposto per la concessione del beneficio.||DSML||>
Quanto all’attività lavorativa, la Corte ha chiarito che il contratto di lavoro richiamato dalla difesa era a termine e non risultava rinnovato alla scadenza, escludendo la sussistenza di una seria e attuale prospettiva lavorativa, pur riconoscendo la valenza positiva che l’occupazione può assumere nell’ambito del giudizio prognostico, anche alla luce delle opportunità introdotte dall’art. 47, comma 2-bis, o.p.
La decisione impugnata, depurata dall’erronea indicazione, è stata pertanto ritenuta ancorata al paradigma legale e assistita da motivazione non contraddittoria, poiché il diniego si fondava su elementi fattuali successivi e specifici, non superati da rilievi critici attuali e confortati. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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