Esigenze cautelari, obbligo di confronto con la memoria difensiva (Cass. pen. Sez. I n. 41896 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti de libertate che deduca l’insussistenza dei gravi indizi o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Il giudice del riesame è tenuto a confrontarsi con le deduzioni difensive contenute nell’atto di impugnazione o in una memoria, e la loro omissione integra vizio di motivazione deducibile in cassazione, ove il tema introdotto sia decisivo rispetto al criterio probatorio applicato. Non è tuttavia necessario che il giudice prenda in considerazione ogni argomentazione, essendo sufficiente che indichi le ragioni della decisione e dimostri di avere presente ogni fatto decisivo. La portata dimostrativa delle conversazioni intercettate è questione di fatto, sindacabile solo se la valutazione è illogica.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, con ordinanza del 24 luglio 2025, ha rigettato la richiesta proposta avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato in relazione a reati in materia di armi, aggravati dal metodo mafioso. La misura si fondava su dichiarazioni della persona offesa, videoriprese, conversazioni intercettate e sul rinvenimento dell’arma indicata.
La difesa ha proposto riesame, deducendo l’assenza di elementi sulla consapevolezza della presenza dell’arma e, in subordine, la non attualità delle esigenze cautelari, con documentazione allegata. Il Tribunale ha ritenuto infondate entrambe le censure. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: vizio di motivazione sui gravi indizi e omessa considerazione degli atti allegati in ordine alle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte richiama la costante giurisprudenza secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non tra prova e decisione: resta estranea al perimetro cognitivo della Corte ogni rivalutazione degli indizi (Sez. un. n. 11 del 22.3.2000, Audino; Sez. 5 n. 22066 del 6.7.2020, Barhoumi).
Nel caso concreto il Tribunale ha risposto in termini adeguati e coerenti, indicando le dichiarazioni della persona offesa e i convergenti riscontri, il rinvenimento dell’arma e del borsello descritti. Coerente è anche la conclusione sulla consapevolezza dell’indagato, poiché la portata dimostrativa delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito (Sez. un. n. 22471 del 26.2.2015, Sebbar). La contestazione a titolo di concorso richiama il principio per cui risponde di concorso nel porto illegale di armi chi aderisce a un’impresa criminosa comportante l’impiego di un’arma nella disponibilità esclusiva del compartecipe (Sez. 1 n. 40702 del 21.12.2017, Foschini).
Sul secondo motivo la Corte ritiene la doglianza fondata. Il giudice del controllo è tenuto a confrontarsi con le deduzioni difensive e a tenerne conto nella motivazione: l’omessa considerazione degli argomenti contenuti nell’atto di impugnazione o in una memoria determina un vizio di motivazione deducibile in cassazione (Sez. 3 n. 36688 del 6.6.2019, Rinaldi). Il parametro è la decisività del tema introdotto dalla difesa, idoneo a destrutturare la conclusione raggiunta (Sez. 2 n. 38834 del 7.6.2019, Forzini).
Nel caso di specie il Tribunale, pur richiamando i precedenti penali e la gravità del reato, ha omesso di confrontarsi con gli argomenti della memoria e con gli atti allegati in ordine all’attualità delle esigenze cautelari. La motivazione non dà adeguato conto del tempo trascorso dai fatti né dei fatti nuovi sopravvenuti illustrati dalla difesa. L’ordinanza è pertanto annullata sul punto, con rinvio al Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, perché proceda a nuovo giudizio, libero nell’esito, sulla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari, restando rigettato il resto del ricorso.
Nota della Redazione
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