Riqualificazione più grave in appello e divieto di reformatio in peius (Cass. pen. Sez. 5 n. 13721 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in peius, sancito dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non impedisce al giudice di appello, su impugnazione del solo imputato, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado e non sia irrogata una pena più grave per specie o quantità. La nozione di pena, tuttavia, non si esaurisce nella sola dosimetria edittale, ma va interpretata alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU, che includono nel concetto di pena anche le conseguenze che incidono sulla sua concreta esecuzione e sulla libertà personale. Va rimessa alle Sezioni Unite la questione se la riqualificazione che comporti l’applicabilità dell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., escludendo la sospensione dell’ordine di esecuzione, configuri una reformatio in peius.

Il Fatto

Con sentenza del 21.5.2024, il Tribunale di Palmi condannava gli imputati alla pena di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di truffa in concorso, così riqualificata l’originaria contestazione di rapina, e di sostituzione di persona, unificati sotto la continuazione. Gli imputati, fingendosi agenti di polizia, si erano introdotti nell’abitazione della persona offesa e, con uno stratagemma, si erano impossessati di una somma di denaro.

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 18.11.2025, in riforma parziale, riqualificava il fatto di cui al capo 1) come furto in abitazione ex artt. 624-bis e 625 cod. pen., confermando la pena. Avverso tale decisione gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto la nuova qualificazione, ricompresa tra i reati ostativi di cui all’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., precludeva la sospensione dell’ordine di esecuzione.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione ha ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale in materia di reformatio in peius, evidenziando come il diritto vivente, sin dalla vigenza del codice previgente, abbia costantemente ritenuto che il divieto non garantisca all’imputato un trattamento sotto ogni profilo più favorevole, ma solo l’irrogazione di una pena non più grave per specie o quantità. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la riqualificazione in termini più gravi non viola il divieto quando la pena rimanga invariata, anche se da essa conseguano effetti negativi in sede di esecuzione, quali un più grave trattamento penitenziario o la perdita di cause estintive.

Tale consolidato orientamento, tuttavia, secondo il Collegio deve essere rimeditato alla luce della nozione di pena elaborata dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale. La sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 6, lett. b), legge n. 3/2019, nella parte in cui estendeva ai fatti pregressi il regime ostativo dell’art. 4-bis ord. penit., qualificando come aliud la pena che, da eseguibile fuori dal carcere, divenga da scontare al suo interno. La Corte EDU, nel caso Del Río Prada, ha parimenti affermato che rientrano nella nozione di pena i provvedimenti che ne ridefiniscano la portata a danno del condannato.

Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio dubita che possa considerarsi immune da vizi la riqualificazione che, come nel caso in esame, faccia dipendere l’ingresso in carcere del condannato, pur a parità di pena, per effetto dell’operatività del divieto di sospensione dell’esecuzione. La questione, di speciale importanza, presenta un potenziale contrasto giurisprudenziale, anche con riferimento alla materia della riparazione per ingiusta detenzione, dove la nozione di pena è stata intesa in senso estensivo.

La Corte ha quindi disposto la rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite, ai sensi degli artt. 618 e 610, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che il potere di sollecitare il Primo Presidente spetta anche alla sezione che, in sede di riflessione collegiale, ravvisi l’esigenza di un intervento nomofilattico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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