Tentata truffa mediante assegno apocrifo: artifici e querela della titolare del conto (Cass. pen. Sez. II n. 36726 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di tentata truffa la condotta di chi presenta all’incasso, tramite deposito su sportello bancomat con credenziali proprie, un assegno recante la firma apocrifa del titolare del conto corrente, essendo il titolo idoneo a trarre in inganno i funzionari della banca e potendo l’azione essere portata a consumazione in ragione della tempistica e delle modalità del versamento. Gli artifici e raggiri vanno valutati in prospettiva ex ante: la successiva scoperta della falsità non integra il reato impossibile per inidoneità dell’azione. È legittimata alla querela la titolare del conto corrente, soggetto che avrebbe subito il danno patrimoniale, e non il solo istituto di credito.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Mantova nei confronti dell’imputato per il reato di tentata truffa, con statuizioni di risarcimento in favore della parte civile. La condotta contestata consisteva nella presentazione all’incasso di un assegno di cospicuo importo recante a firma una sottoscrizione apocrifa apparentemente riconducibile alla ex coniuge dell’imputato, che aveva denunciato il furto del blocchetto dei titoli di credito. Il primo giudice aveva assolto l’imputato dai reati di furto dell’assegno e di calunnia.

Il ricorrente ha censurato in cassazione la ritenuta sussistenza del reato, la mancanza di artifici e raggiri idonei, la carenza di legittimazione della ex coniuge alla proposizione della querela, la configurabilità del reato impossibile e le statuizioni civili.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi in parte generici e in parte manifestamente infondati. Il primo argomento difensivo muove da una premessa non conforme alla sentenza impugnata: la responsabilità non è stata tratta dalla sola oggettiva falsificazione del titolo portato all’incasso, ma da una serie di elementi convergenti.

La Corte di appello, in senso conforme al Tribunale, ha evidenziato che l’assegno con falsa firma di traenza era stato depositato tramite uno sportello bancomat azionato con le credenziali dell’imputato e accreditato su un conto corrente a lui riferibile, acceso poco tempo prima del versamento del titolo di cospicuo importo. Ne deriva l’individuazione dell’unico soggetto al quale l’operazione avrebbe portato beneficio e l’utilizzo di credenziali che solo il ricorrente poteva possedere o cedere volutamente a un terzo.

La sentenza di merito ha ritenuto sussistenti gli artifici e raggiri perché il titolo recava non una firma qualunque, ma quella del titolare del conto corrente, ed era in fase di valutazione da parte dei funzionari della banca nel momento in cui la falsità è stata scoperta. L’azione era dunque idonea a trarre in inganno e rischiava di essere portata a consumazione, anche per la particolare tempistica, a ridosso di tre giorni festivi, e per la modalità di “giroconto” che ne agevolava l’esecuzione in una prospettiva ex ante, idonea a escludere la figura del reato impossibile, solo genericamente adombrata in ricorso.

Quanto alla querela, la Corte ritiene che la titolare del conto corrente, costituita parte civile, fosse legittimata a sporgere querela come soggetto che, se il reato fosse stato portato a consumazione, avrebbe subito il danno patrimoniale conseguente a un’operazione illecita che la banca poteva mettere in esecuzione. Il motivo sulle statuizioni civili è generico in radice, limitandosi a contestare la mancanza di danni materiali a fronte di una liquidazione equitativa per i danni morali, e non meritava risposta da parte della Corte di appello.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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