Obbligo ASL di redigere piano terapeutico individuale per terapia ABA (TAR Puglia n. 273 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del minore affetto da disturbo dello spettro autistico a ricevere il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo ABA non può ritenersi compiutamente riconosciuto dagli enti competenti in assenza di una prescrizione attuale rilasciata dai servizi individuati dalla DGR n. 1340/2015. L’esigenza costituzionalmente rilevante di tutelare la salute del minore e di assicurargli una tutela giurisdizionale effettiva impone di non rigettare la domanda, ma di attivare gli accertamenti medici propedeutici alla presentazione dell’istanza prevista dalla stessa delibera regionale. Ne consegue la condanna dell’ASL a elaborare il piano terapeutico individuale per ciascun minore, previa verifica del programma proposto da strutture accreditate o da operatori con comprovata formazione nella metodologia ABA.

Il Fatto

Due minori, entrambi in carico al servizio di neuropsichiatria infantile dell’ASL di Foggia, sono affetti da disturbo dello spettro autistico. Per il primo il trattamento riabilitativo globale con indirizzo comportamentale ABA è stato consigliato nell’ottobre 2020; per il secondo un intervento precoce di terapia cognitivo-comportamentale a orientamento ABA è stato suggerito nel maggio 2021.

I genitori, dopo aver rappresentato di sostenere autonomamente le spese per le ore di terapia erogate da una cooperativa, hanno chiesto all’azienda sanitaria di provvedere direttamente ovvero di rimborsare le spese. L’ASL ha risposto richiamando la DGR n. 1340/2015, che prevede rimborsi solo parziali e condizionati. A seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, i genitori hanno adito il giudice amministrativo per l’accertamento del diritto alla terapia nella misura di venticinque ore settimanali e la condanna dell’azienda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una constatazione di fatto: le strutture pubbliche hanno proposto e incentivato la terapia ABA mentre i minori stavano già effettuando altre terapie mediante presa in carico del servizio sanitario regionale, in contrasto con quanto statuito dal Tavolo Tecnico Regionale per l’Autismo, secondo cui non possono sussistere interventi riabilitativi concomitanti sul medesimo paziente.

Rileva inoltre che la cooperativa alla quale i ricorrenti si sono rivolti non risulta accreditata per trattamenti sanitari ai sensi del Regolamento Regionale n. 9/2015, bensì per strutture a carattere ludico e ricreativo. La stessa resta quindi estranea al sistema regionale di erogazione del trattamento con oneri a carico del servizio sanitario nazionale e non risulta univocamente in possesso di idonea qualificazione.

Su queste basi il Tribunale esclude l’accoglimento integrale della domanda. Osta, in disparte la mancata presentazione della rituale istanza ai sensi della DGR n. 1340/2015, l’assenza di una prescrizione attuale al trattamento ABA rilasciata dai servizi competenti, chiamati a valutare il programma annuo individualizzato proposto da strutture accreditate o da operatori con documentata esperienza nella metodologia ABA. Le certificazioni prodotte in giudizio sono risalenti nel tempo e non aggiornate agli effetti prodotti dalla terapia, erogata peraltro da soggetto non univocamente qualificato.

Il Collegio non rigetta però tout court il ricorso. L’esigenza di garantire la salute dei minori e una tutela giurisdizionale effettiva impone di fare in modo che vengano avviati tutti gli accertamenti medici propedeutici alla rituale presentazione dell’istanza. In tali limiti la domanda è parzialmente accolta, con condanna dell’ASL di Foggia a elaborare il piano terapeutico individuale per ciascun minore.

La rilevanza degli interessi in gioco e l’elevata peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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