Termine dilatorio di 120 giorni e ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto (TAR Sicilia n. 1638 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di ottemperanza al giudicato il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di procedibilità della domanda e non requisito di ammissibilità del ricorso. Ne deriva che il ricorso proposto prima della scadenza del termine non è inammissibile, ma non può essere deciso finché la condizione non si sia perfezionata. L’interesse ad agire non è escluso dalla presentazione anticipata del ricorso, poiché la condizione dell’azione può intervenire in corso di giudizio. Il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del titolo e la ritualità della notifica, ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti di un Comune, ottengono dal Tribunale di Siracusa, sezione lavoro e previdenza, un decreto ingiuntivo con il quale l’Ente è condannato a corrispondere a ciascuno le somme loro spettanti, oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura monitoria. Il decreto, ritualmente notificato, non è opposto e viene dichiarato definitivamente esecutivo con successivo decreto.

Il titolo esecutivo, corredato del decreto di esecutorietà, è notificato nuovamente all’Amministrazione, che non effettua alcun pagamento. I creditori propongono allora ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di conformazione e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione, pur intimata, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso e accerta che il decreto ingiuntivo non è stato eseguito. La notifica del titolo, divenuto definitivamente esecutivo, risulta documentata presso la sede dell’Amministrazione, con conseguente decorrenza del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Il nodo giuridico è processuale. Il ricorso risulta proposto prima della scadenza di quel termine. La questione è se tale circostanza determini l’inammissibilità della domanda o una semplice impossibilità di decisione fino al perfezionamento della condizione.

Il Collegio aderisce a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, richiamando Consiglio di Stato, Sez. II, 07.06.2023, n. 5597. Il termine è condizione di procedibilità e non di ammissibilità: se il ricorso è proposto prima della scadenza, esso non può essere deciso, ma la condizione dell’azione può intervenire in corso di giudizio.

Nel caso concreto il termine era nel frattempo decorso alla data della trattazione della causa. Il ricorso è quindi fondato e va accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, con pagamento delle somme indicate nel titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Avola, con facoltà di delega, perché provveda su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario è richiamato al rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 per la liquidazione del proprio compenso, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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