L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. non copre l’error in iudicando della Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 8873 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto non abbia costituito oggetto di discussione tra le parti. Tale errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa del giudice e deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, essere essenziale e decisivo, riguardare esclusivamente gli atti interni al giudizio di legittimità e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per revocazione che censuri un asserito error in iudicando, non emendabile mediante l’impugnazione straordinaria.
Il Fatto
La società ricorrente, in amministrazione straordinaria, aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, deducendo il proprio subentro, per effetto di una cessione di azienda, nei contratti di conto corrente postale e chiedendo la restituzione dei conti e delle somme trasferite al fallimento. Dopo un primo giudizio di legittimità conclusosi con cassazione con rinvio, il Tribunale aveva parzialmente accolto l’opposizione, ammettendo la società al passivo per una somma minore di quella richiesta.
Avverso tale decreto la società aveva proposto ricorso per cassazione per tre motivi; la Corte di Cassazione, con ordinanza, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia di quello incidentale. Tale ordinanza è stata impugnata per revocazione, ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., dalla società, la quale ha dedotto un errore di fatto consistito nell’avere la Cassazione erroneamente rilevato l’esistenza di un’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, sì da ritenere inammissibili le relative censure.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, a Sezione Semplice, ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi fondati sulla deduzione dell’errore di fatto revocatorio. Ha rilevato che le censure erano volte a contestare la decisione con cui la stessa Corte aveva ritenuto inammissibili i motivi del ricorso originario, i quali lamentavano la violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione del giudice di merito.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 20013 del 2024, secondo cui l’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. non può investire l’attività interpretativa e valutativa del giudice, ma solo l’erronea percezione dei fatti processuali, caratterizzata da evidenza assoluta e immediata rilevabilità. Ha precisato che il vizio deve riguardare esclusivamente gli atti interni al giudizio di legittimità e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, senza che possa configurarsi come un riesame del merito della decisione.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha denunciato un errore percettivo, ma si duole della valutazione compiuta dalla Cassazione in ordine alla sussistenza di una specifica interpretazione della domanda da parte del giudice di merito e alla conseguente declaratoria di inammissibilità dei motivi per carenza di specificità. Tale doglianza integra un asserito error in iudicando, ovvero un errore di giudizio, non emendabile con il rimedio della revocazione. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.