Concorso docenti: cessazione della materia per correzione del punteggio e soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 231 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli deve essere espressa in forma analitica, con indicazione del punteggio parziale attribuito a ciascun titolo secondo la tabella di valutazione, non essendo sufficiente l’attribuzione di un punteggio sintetico. L’amministrazione che, in corso di causa, riconosca l’errore di valutazione e corregga il punteggio in accoglimento del reclamo determina la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse del ricorrente. In tal caso la regolazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, con condanna dell’amministrazione che ha dapprima errato e poi è rimasta silente sul reclamo, benché autovincolatasi a riscontrarlo nel termine di trenta giorni.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell’infanzia, indetto con d.d.g. n. 1546 del 7/11/2018 per le regioni Abruzzo e Molise. Nella graduatoria di merito approvata con il decreto dirigenziale dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 0004704 del 25.7.2019 risultava collocata al 94° posto con 28,8 punti.

Con ricorso al TAR Abruzzo la candidata impugnava la graduatoria, deducendo l’errata applicazione della tabella di valutazione dei titoli e il difetto di motivazione del punteggio, attribuito in forma sintetica senza evidenza dei parziali. Il Ministero si costituiva eccependo l’improcedibilità per l’accoglimento del reclamo amministrativo presentato prima della notifica del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’interesse della ricorrente risulta soddisfatto dalla correzione del punteggio di iscrizione in graduatoria, intervenuta in accoglimento del reclamo presentato prima della notifica del ricorso. Ne deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Sul piano della regolazione delle spese, il Tribunale applica il principio della soccombenza virtuale. La relazione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale del 28.2.2024 riconosce l’erronea e penalizzante attribuzione del punteggio e l’avvenuta attribuzione di ulteriori cinque punti solo in data 16.4.2020, nonostante la presentazione di un motivato reclamo.

Il Collegio sottolinea che il Ministero è rimasto silente sul reclamo, pur dopo aver diramato formale avviso contenente prescrizioni sulla presentazione dei reclami avverso la valutazione dei titoli. L’amministrazione si è così autovincolata a dare riscontro nel termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2 l. n. 241/1990.

Il riconoscimento del maggior punteggio prova la fondatezza del ricorso sotto due profili: l’erroneità della valutazione e il difetto di motivazione, stante l’attribuzione del punteggio in forma sintetica, senza indicazione dei parziali per ciascun titolo, come invece previsto dalla tabella di valutazione dei titoli (all. C del d.m. 17.10.2018, cui rinvia il decreto di indizione).

Secondo il Tribunale, solo la corretta applicazione in sede di riesame della tabella a ciascuno dei titoli allegati, con l’attribuzione del relativo punteggio parziale, ha consentito al Ministero di emendare tardivamente, e solo in corso di causa, il vizio di difetto di motivazione e l’errore nell’attribuzione del punteggio sintetico. Le spese sono pertanto poste a carico dell’amministrazione resistente, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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