Indennità di bilinguismo parametrata al titolo di studio richiesto per l’accesso (TAR Trentino-Alto Adige n. 165 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di bilinguismo prevista per il pubblico impiego in provincia di Bolzano va parametrata al grado dell’attestato linguistico corrispondente al titolo di studio richiesto, al momento della corresponsione, per l’accesso alla funzione esercitata. Il principio di corrispondenza tra titolo di studio e livello di conoscenza delle lingue si ricava dall’art. 1 del d.P.R. 26.07.1976, n. 752 e dall’art. 4, comma 6, del medesimo d.P.R., in tema di passaggio a funzioni superiori. L’indennità ha natura dinamica: segue le modifiche dei requisiti d’accesso e l’eventuale acquisizione di attestati di grado superiore nel corso della carriera, senza vincolo alla situazione esistente al momento dell’assunzione. Il suo limite superiore è costituito dall’indennità prevista per il grado di attestato rispondente, al momento della corresponsione mensile, al titolo di studio richiesto per l’accesso.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al ruolo degli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Bolzano e in possesso del cd. patentino di bilinguismo “B” (livello B2 del QCER), ha chiesto al TRGA l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di bilinguismo nell’importo di € 189,94 mensili, in luogo di quella di € 151,97 corrispondente al patentino “C” (livello B1) effettivamente percepita.
La pretesa si fonda sull’art. 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. 29.05.2017, n. 95, che ha innalzato il titolo di studio per l’accesso al ruolo di agente di P.S., modificando l’art. 6, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 335/1982. Il ricorrente chiedeva la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze, con accessori. L’Amministrazione si è costituita eccependo la prescrizione quinquennale, in subordine decennale, delle pretese economiche, senza depositare memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento del TRGA, già espresso nelle sentenze n. 269/2019, n. 325/2021 e n. 56/2024, e ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1 del d.P.R. n. 752/1976 prescrive la conoscenza delle lingue italiana e tedesca adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio quale requisito per le assunzioni in provincia di Bolzano. Il successivo art. 4 correla gli attestati linguistici ai titoli di studio e ai livelli del QCER: il diploma di istruzione secondaria di secondo grado corrisponde al livello B2 (ex patentino “B”).
Dal principio di corrispondenza tra titolo di studio e livello linguistico richiesto per la funzione il Collegio trae la regola del computo dell’indennità. I commi quarto e quinto dell’art. 1 del d.P.R. n. 752/1976 prevedono che, se l’attestato posseduto è inferiore a quello richiesto per la funzione, l’indennità si determina sul grado posseduto; se è superiore, si calcola con riferimento all’attestato richiesto per l’accesso.
Il Collegio sottolinea la natura incentivante e dinamica dell’indennità, svincolata dai requisiti esistenti al momento dell’accesso. Tale lettura trova fondamento nel principio costituzionale di uguaglianza: non è tollerabile che due dipendenti che svolgono la medesima funzione con identica conoscenza linguistica siano remunerati in modo diverso per la sola circostanza accidentale del momento dell’assunzione.
Poiché il d.lgs. n. 95/2017, in vigore dal 7.7.2017, ha introdotto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado quale requisito di accesso alla carriera di agente di P.S., il livello linguistico preteso per la funzione ricoperta è divenuto il B2. Il ricorrente, che ne è pacificamente in possesso, ha diritto alle differenze rispetto all’indennità B1 percepita.
Quanto alla decorrenza, il Collegio accoglie l’eccezione di prescrizione e circoscrive la pretesa al quinquennio antecedente alla formale istanza con costituzione in mora, sempre che nel periodo il ricorrente abbia effettivamente svolto servizio in Alto Adige. Sulle somme spettano gli accessori ex art. 429 cod. proc. civ., secondo le modalità dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Il ricorso è pertanto accolto nei termini di cui in motivazione, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
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