Termine dilatorio di 120 giorni condizione di procedibilità nell’ottemperanza (TAR Marche n. 6 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, costituisce condizione di procedibilità e non di ammissibilità del ricorso per ottemperanza. Ove il ricorso sia proposto prima della scadenza, non vi è ostacolo all’instaurazione del giudizio, ma la decisione può intervenire solo dopo che il termine sia decorso infruttuosamente. Il giudice accerta la maturazione del termine alla data della camera di consiglio. Accertato l’inadempimento, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, con assegnazione di congruo termine e nomina del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale civile di Ancona, Sezione Lavoro, con sentenza divenuta definitiva, ha riconosciuto alla ricorrente, docente, il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e alla Retribuzione Professionale Docenti per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell’art. 7, comma 1, CCNL 15.3.2001, condannando l’Amministrazione al pagamento di € 1.280,40 lordi, oltre interessi e rivalutazione.
Formatosi il giudicato, come da attestazione della cancelleria del 3 luglio 2024, la docente ha agito per l’ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione. Il Ministero si è costituito eccependo che il ricorso era stato proposto senza attendere il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, avvenuta il 28 giugno 2024, e di avere comunque avviato il procedimento esecutivo, senza però provare l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione processuale. Il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è condizione di procedibilità della domanda, non di ammissibilità. Il ricorso proposto prima della scadenza è quindi rituale, ma la decisione può essere assunta solo una volta decorso inutilmente il termine.
Il Tribunale richiama un orientamento pacifico, citando TAR Piemonte, Sez. I, n. 1146 del 2018, Cons. Stato, Sez. V, n. 2257 del 2015 e altre pronunce conformi. Il principio si fonda su esigenze di economia processuale e di effettività della tutela, in analogia con le condizioni di procedibilità del codice di procedura civile.
Applicando tale regola, il Collegio accerta che, alla data della camera di consiglio del 19 dicembre 2024, il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione era integralmente maturato. L’eccezione difensiva è pertanto superata e il ricorso è procedibile.
Nel merito il ricorso è fondato: il titolo non è stato eseguito e l’Amministrazione non ha opposto effettive ragioni di diritto. Va quindi dichiarato l’obbligo di integrale esecuzione, con termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, dovendo il Ministero attivarsi e collaborare con le articolazioni periferiche.
Per il caso di inutile decorso, è nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi 120 giorni. Il Collegio rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la nomina del Commissario. Le spese, liquidate in € 600,00, sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte ai difensori antistatari.
Nota della Redazione
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