Rinuncia al ricorso non notificata e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Sicilia n. 64 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata in atti solo come stampa in formato PDF, priva della rituale notifica in formato nativo secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico, non è idonea a produrre l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm. Il giudice può tuttavia desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. In presenza di tale carenza il ricorso è dichiarato improcedibile ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 1, cod. proc. amm. La compensazione delle spese processuali può essere disposta in ragione della peculiarità della controversia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva impugnato il decreto con cui il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Catania, aveva rettificato le Graduatorie Provinciali per le Supplenze definitive del personale docente, unitamente alle graduatorie di prima e seconda fascia e ai decreti di rettifica del punteggio. La domanda mirava all’accertamento del diritto alla permanenza nella prima fascia delle GPS e al riconoscimento di un maggior punteggio di sei punti per la classe di concorso EEEE, in forza dei titoli di accesso previsti dalla Tabella A/1, par. A, punto A.2, lett. d, allegata all’O.M. 60/2020, con conseguente riposizionamento in graduatoria.

Nel corso del giudizio l’Amministrazione scolastica ha depositato in data 28 agosto 2024 un atto con il quale la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo ricevuto il punteggio contestato. La causa è pervenuta alla decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la rinuncia prodotta in atti e ne verifica la conformità al modello legale. L’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta e depositata presso la segreteria, mentre il comma 3 impone la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, con estinzione del processo in caso di mancata opposizione.

Il Tribunale rileva che in atti risulta depositata la sola stampa in formato PDF della rinuncia e non quella ritualmente notificata in formato nativo, EML o MSG, come richiesto dall’art. 9, legge n. 53/1994 e dall’art. 14 del DPCS 28 luglio 2021, recante le regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico. La rinuncia non è dunque idonea a determinare l’estinzione del processo secondo le formalità dei commi precedenti.

Il Collegio non si arresta a tale rilievo. Richiama l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., secondo cui anche in assenza delle formalità dei commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

La dichiarazione della ricorrente di aver ricevuto il punteggio contestato costituisce, per il Tribunale, fatto univoco e concludente nel senso della sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 1, cod. proc. amm., con conseguente definizione del giudizio senza esame nel merito delle censure.

Le spese processuali sono compensate in ragione della peculiarità della controversia. Il Collegio ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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