Termine disciplinare polizia di Stato decorre dalla conoscenza qualificata della sentenza penale (Cons. Stato n. 9081 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare a carico degli appartenenti alla Polizia di Stato, il termine previsto dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 decorre dalla data in cui l’amministrazione consegue una conoscenza qualificata della pronuncia penale, non dalla pubblicazione formale della stessa. Una diversa interpretazione sottoporrebbe l’esercizio del potere disciplinare a decadenza in assenza di conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale. L’art. 9, comma 2, l. n. 19/1990 opera come lex posterior specialis per la sola ipotesi di sentenza irrevocabile di condanna, con conseguente riduzione del campo di applicazione della disciplina del 1981 ai procedimenti penali definiti con esito diverso dalla condanna.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno ha disposto la destituzione di un assistente capo della Polizia di Stato, già dispensato dal servizio per fisica inabilità, contestando condotte riconducibili a riciclaggio e falsità materiale e richiamando una sentenza di condanna della Corte d’Appello di Roma divenuta irrevocabile.
Il dipendente ha impugnato il decreto destitutorio e la delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 9 d.P.R. n. 737/1981 per tardivo avvio dell’azione disciplinare. Il TAR ha respinto il ricorso. Propone appello il dipendente, censurando la statuizione secondo cui il termine sarebbe decorso dalla conoscenza effettiva e integrale della sentenza penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame e conferma l’impostazione già seguita in sede cautelare dalla Seconda Sezione con l’ordinanza n. 3099 del 29 agosto 2024. Il punto di partenza è la lettura dell’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981: secondo l’appellante il dies a quo coinciderebbe con la pubblicazione della sentenza; secondo il Consiglio di Stato occorre invece guardare alla conoscenza qualificata.
La Sezione dà continuità all’orientamento espresso da Cons. Stato, sez. II, n. 6455 del 3 luglio 2023, già affermato in Cons. Stato, sez. II, n. 6726 del 2022, Cons. Stato, sez. IV, n. 1458 del 2014 e Cons. Stato, sez. IV, n. 2942 del 2011. Il dies a quo va collocato alla data di conoscenza della pronuncia penale, perché solo così l’azione amministrativa rispetta i canoni del giusto procedimento e del buon andamento.
L’argomento decisivo è di coerenza sistematica. Collegare la decadenza alla pubblicazione formale condurrebbe all’esito illogico di far scadere il potere disciplinare prima che l’amministrazione abbia notizia dei fatti emersi in sede penale. Il Collegio richiama sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2004, che ha reputato irragionevole e contrario al buon andamento il decorso del termine dalla conclusione del giudizio penale anziché dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione.
In via ulteriore, la Sezione ritiene di poter pervenire al medesimo risultato mediante applicazione diretta dell’art. 9, comma 2, l. n. 19/1990, che impone di promuovere o proseguire il procedimento entro centottanta giorni dalla notizia della sentenza irrevocabile di condanna. Tale norma, riferita ai soli casi di condanna irrevocabile, si atteggia a lex posterior specialis e riduce il campo dell’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 ai procedimenti penali definiti per via diversa dalla condanna, come l’archiviazione, il proscioglimento o l’assoluzione, secondo la lettura di Cons. Stato, sez. IV, n. 1498 del 2020.
L’appello è pertanto infondato e viene respinto. Le spese di lite sono integralmente compensate, anche in ragione della condizione soggettiva dell’appellante.
Nota della Redazione
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