Termine per la domanda cartacea non si computa secondo modalità di invio (TAR Sicilia n. 3337 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di presentazione della documentazione cartacea della domanda di sostegno, fissato dal bando in un giorno e in un orario determinati, non può essere computato diversamente a seconda delle modalità di invio del plico. La previsione di un doppio termine, con esclusione del limite orario per la spedizione postale, è inammissibile perché introduce una disparità di trattamento tra i partecipanti. Il principio del favor partecipationis non trova applicazione quando collide con il contrapposto principio della par condicio tra i concorrenti. La clausola che impone la consegna entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo al rilascio informatico va applicata in modo uniforme, senza distinzione tra consegna a mano, corriere o raccomandata.
Il Fatto
Il Comune ricorrente, socio del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, partecipava al bando della Misura 19 – sottomisura 19.2, azione PAL 3.2.1, presentando in via informatica la domanda di sostegno il 31 agosto 2020 e spedendo la documentazione cartacea il 10 settembre 2020 alle ore 16:14 a mezzo raccomandata.
Il GAL, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 105 del 26 febbraio 2021, inseriva la domanda tra quelle non ricevibili, per tardività della consegna cartacea oltre le ore 13:00 del decimo giorno. Il Comune impugnava i provvedimenti deducendo due censure: l’irrilevanza della consegna cartacea ai fini della tempestività e l’esistenza di un doppio termine, con esclusione del limite orario in caso di spedizione postale. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il collegio esclude anzitutto la cessazione della materia del contendere eccepita dal GAL. Il progetto dichiarato irricevibile riguardava manufatti tecnologici per la rivisitazione storica del paese; la successiva istanza accolta su nuovo bando concerneva invece la valorizzazione del percorso naturalistico delle Gurne dell’Alcantara. Le due iniziative sono differenti, quindi l’interesse non è venuto meno per effetto del nuovo finanziamento.
Superata l’eccezione, il Tribunale può prescindere dalle ulteriori eccezioni di inammissibilità e improcedibilità, perché il ricorso è infondato nel merito. La prima censura muove dall’assunto che rilevi solo l’inoltro telematico. L’argomento non regge: il punto 2.3 delle Disposizioni attuative e procedurali del PSR Sicilia 2014/2020, presupposte al bando, prevede espressamente la presentazione in due fasi, l’inoltro informatico e la successiva consegna cartacea.
Quanto alla seconda censura, l’art. 16 del bando distingue le due fasi. È pacifico che la consegna dovesse avvenire entro dieci giorni dall’inoltro telematico e che il ricorrente abbia consegnato entro il decimo giorno ma oltre le ore 13:00. Il punto controverso è se il limite orario operi anche per la spedizione postale. Il collegio respinge la tesi del doppio termine, già disattesa in sede cautelare, osservando che il termine non può essere computato diversamente a seconda delle modalità di invio del plico. Una lettura opposta avvantaggerebbe irragionevolmente chi sceglie la raccomandata rispetto a chi consegna a mano o a mezzo corriere.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Richiamando ex art. 74 c.p.a. il principio di TAR Roma, sez. I, sentenza n. 2512 del 2023, il Tribunale ribadisce che l’favor partecipationis non si applica quando si scontra con il principio della par condicio, come sarebbe accaduto ove l’amministrazione avesse accolto la pretesa del ricorrente. L’accertata infondatezza delle censure travolge anche la domanda risarcitoria.
In conclusione, il ricorso è dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto all’annullamento e in parte infondato quanto alla residua domanda risarcitoria. Le spese di lite sono compensate, avuto riguardo alle concrete modalità di svolgimento della vicenda e alla sua risalenza.
Nota della Redazione
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