Termine unico per la domanda cartacea anche se spedita per posta (TAR Sicilia n. 3338 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di concessione di sostegni su fondi europei articolate in due fasi, inoltro telematico della domanda e successiva consegna della documentazione cartacea, il termine finale di ricevibilità del plico è unico e va computato in modo identico per tutti i concorrenti. Esso non può essere differenziato a seconda delle modalità di invio, con attribuzione di un orario limite alla consegna a mano o tramite corriere e di un termine diverso alla spedizione postale. Il principio del favor partecipationis non è invocabile quando la sua applicazione si scontra con il concorrente principio della par condicio tra i partecipanti. Le clausole del bando che distinguono le due fasi e impongono la consegna cartacea entro un termine perentorio non ammettono interpretazioni correttive in senso ampliativo.
Il Fatto
Un Comune, socio di un GAL costituito in forma di società cooperativa consortile, partecipava al bando per la sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020, azione 2.1.1, presentando domanda di sostegno per la riqualificazione di un fabbricato ex scolastico da destinare ad accoglienza turistica. L’inoltro informatico avveniva il 31 agosto 2020; il plico cartaceo era spedito con raccomandata il 10 settembre 2020, oltre le ore 13,00 del decimo giorno.
Il GAL approvava l’elenco delle domande non ricevibili, includendovi quella del Comune per tardività della consegna cartacea. Esperita senza esito l’istanza di riesame, il Comune impugnava la deliberazione davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 15 del bando e del principio del favor partecipationis. Le istanze cautelari, monocratica e collegiale, venivano respinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la cessazione della materia del contendere. Il successivo sostegno concesso al Comune riguardava un progetto diverso, relativo alla valorizzazione di un percorso naturalistico, e non il fabbricato ex scolastico oggetto della domanda dichiarata irricevibile. Venuta meno la coincidenza dell’oggetto, non ricorrono i presupposti per la declaratoria.
Superate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità, il ricorso è infondato nel merito. Il punto 2.3 delle disposizioni attuative e procedurali del PSR, presupposte al bando, configura espressamente la presentazione della domanda in due fasi: l’inoltro telematico e la successiva consegna della documentazione cartacea. La censura che vorrebbe rilevante il solo inoltro informatico è quindi respinta.
Quanto alla seconda censura, il Collegio rileva che la consegna entro dieci giorni dall’inoltro è circostanza pacifica, come pacifico è che nel caso concreto essa sia avvenuta entro il decimo giorno ma oltre le ore 13,00. Il thema decidendum si riduce a stabilire se l’orario limite valga anche per la spedizione postale. La tesi del doppio termine è respinta: il termine “non può essere computato diversamente a seconda delle modalità di invio del plico”, come già ritenuto in sede cautelare.
Il secondo motivo è rigettato con rinvio, ex art. 74 c.p.a., al principio espresso dal TAR Roma, sez. I, n. 2512 del 13.02.2023: il favor partecipationis non opera quando la sua applicazione collide con la par condicio, come avverrebbe ove si accogliesse la pretesa di trattare diversamente domande presentate con modalità differenti. L’accertata infondatezza dei motivi travolge anche la domanda risarcitoria.
In dispositivo il ricorso è dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto all’annullamento e in parte rigettato quanto alla domanda risarcitoria. Le spese sono compensate in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e della sua risalenza.
Nota della Redazione
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