Carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per mancato rinnovo di porto d’armi (TAR Calabria n. 1524 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso avverso il provvedimento prefettizio di rigetto delle istanze di rinnovo della guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi per difesa personale quando il ricorrente dichiari in corso di causa di non avere più interesse alla decisione. Il giudice amministrativo deve prendere atto di tale dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del giudizio, con compensazione delle spese di lite in assenza di opposizione a tale esito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Calabria il provvedimento con cui la Prefettura di Catanzaro aveva rigettato le sue istanze di rinnovo dei titoli di polizia amministrativa, ossia il decreto di approvazione quale guardia particolare giurata e la licenza di porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta.
Nel corso del giudizio, il ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, manifestando così di non avere più alcun interesse alla prosecuzione della lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal ricorrente, ha ritenuto di dover dare seguito a tale indicazione processuale, dichiarando l’improcedibilità del giudizio, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso determina, infatti, il venir meno dell’esigenza di una pronuncia sul merito della controversia. Tale evenienza configura un’ipotesi di improcedibilità del ricorso, cui il giudice adito è tenuto a conformarsi senza necessità di approfondire le questioni sostanziali sottese alla domanda.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, rilevando l’assenza di opposizione a tale esito da parte delle costituite amministrazioni resistenti. La compensazione delle spese risponde, in tali circostanze, alla natura sopravvenuta e non prevedibile della causa di improcedibilità, nonché all’assenza di una soccombenza sostanziale accertata.
Il Tribunale ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, conformemente al rito, e ha disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela della dignità della parte interessata.
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Nota della Redazione
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