Accesso documentale, obbligo collaborativo del consorzio e certificazione dell’esito delle ricerche (TAR Lazio n. 293 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale non può essere esercitato per ottenere un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, ma può riguardare singoli atti relativi a un’unica operazione amministrativa, purché l’istanza rechi gli elementi occorrenti alla loro individuazione. L’esistenza in fatto degli atti richiesti e la loro concreta reperibilità costituiscono un limite fisiologico del diritto di accesso: un ordine giudiziale di esibizione sarebbe vano se gli atti non esistono o non si rinvengono nonostante le ricerche. Allorché gli atti non siano rinvenuti, l’istante può pretendere che l’amministrazione attesti formalmente l’inesistenza ovvero, per gli atti sicuramente esistenti, che essi non sono stati reperiti, dando conto delle ricerche eseguite e delle ragioni del mancato soddisfacimento. L’istante è tenuto a collaborare con l’amministrazione alla ricerca, anche avvalendosi di un tecnico di fiducia. Ove l’amministrazione abbia dimostrato disponibilità e non si sia sottratta ai propri obblighi, la nomina di un commissario ad acta va respinta.

Il Fatto

Il consorzio ricorrente ha presentato al Comune di Terracina, in data 27 settembre 2023, un’istanza di accesso avente ad oggetto la pratica edilizia integrale relativa a una lottizzazione, con le connesse deliberazioni consiliari e giuntali, i titoli edilizi e le eventuali convenzioni ex art. 28 della legge n. 1150/1942 o atti d’obbligo unilaterali afferenti l’urbanizzazione primaria. Formatosi il silenzio, il consorzio ha proposto ricorso per l’annullamento dell’inerzia e l’accertamento del diritto all’accesso.

Nel corso del giudizio il comune ha dato riscontro con due note, rappresentando l’esito negativo delle ricerche eseguite presso l’ufficio urbanistica e l’archivio storico e invitando l’istante a integrare l’istanza e a collaborare. Il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso tali note, negando la cessazione della materia del contendere e insistendo per l’ordine di esibizione, con eventuale nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto che l’istanza sia rivolta a un controllo generalizzato: essa riguarda singoli atti relativi a un’unica operazione posta in essere dal comune e non è generica, recando gli elementi occorrenti all’individuazione dei documenti. La domanda di estromissione della controinteressata è respinta, poiché i difensori successivamente costituitisi hanno depositato procura priva di vizi; la prima procura, non recando riferimento al giudizio, difetta del requisito della specialità.

Nel merito il Tribunale rileva che il comune non è rimasto inerte: ha eseguito ripetute ricerche, anche presso l’archivio storico, e ha dimostrato disponibilità a ulteriori approfondimenti, invitando il ricorrente a fornire il proprio apporto anche tramite un tecnico di fiducia. La ricerca relativa alle singole pratiche edilizie è stata probabilmente mal indirizzata, perché gli atti della lottizzazione si collocano a monte dell’esecuzione del programma edilizio e sono verosimilmente adottati dagli organi di governo dell’ente.

Tale rilievo non giustifica però l’accoglimento integrale della domanda. Il comune non ha respinto l’istanza né ha eluso i propri obblighi con comportamenti dilatori: ha attivato il dialogo collaborativo e, in questa situazione, è il ricorrente a essersi sottratto al dovere di collaborare. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’esistenza e la reperibilità degli atti costituiscono un limite fisiologico del diritto di accesso.

Nel caso concreto non vi è neppure certezza dell’esistenza di una convenzione di lottizzazione: il contratto di compravendita menziona la lottizzazione senza ulteriori specificazioni e la stessa istanza si esprime in termini dubitativi. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi accolti nei limiti di disporre che il comune esegua ulteriori ricerche, tenendo conto che gli atti, se esistenti, sono stati verosimilmente adottati dagli organi di governo; in caso di esito positivo rilascerà copia previo pagamento degli eventuali diritti, in caso negativo rilascerà una certificazione che dia conto delle ricerche eseguite e delle ragioni del mancato soddisfacimento.

La domanda di nomina del commissario è respinta, non essendosi il comune sottratto ai propri obblighi collaborativi. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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