Termine orario del bando e domanda PEC tardiva di pochi secondi (Cons. Stato n. 8546 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che fissa il termine di presentazione delle domande alle ore 12.00 di un determinato giorno deve intendersi riferita alle ore 12.00.00, poiché l’indicazione di ore e minuti privi di frazioni postula secondi pari a zero. Ne consegue che la domanda trasmessa a mezzo PEC e accettata dal gestore alle ore 12.00.33 è tardiva e va considerata irricevibile, non essendovi alcuno spazio temporale tra il termine e il suo superamento. La perentorietà del termine è posta a presidio della par condicio e della certezza delle situazioni giuridiche dei concorrenti, sicché l’interpretazione letterale non può essere corretta in nome del favor partecipationis. Il principio opera a prescindere dalle modalità telematiche o cartacee della selezione.

Il Fatto

Il Comune di Vicenza partecipava alla procedura per l’accesso alle agevolazioni del PNRR destinate alla logistica agroalimentare, presentando un progetto di investimento di oltre sedici milioni di euro per agevolazioni pari a dieci milioni. La domanda veniva inoltrata a mezzo PEC il 30 novembre 2022; la ricevuta di accettazione del gestore riportava le ore 12.00.33, quella di consegna al destinatario le ore 12.00.35.

Invitalia disponeva l’esclusione per irricevibilità, confermandola dopo la richiesta di autotutela. Il Comune impugnava davanti al TAR Lazio i provvedimenti di esclusione e le graduatorie, sostenendo la tempestività dell’invio. Il Tribunale respingeva il ricorso e il Comune proponeva appello, censurando l’ermeneutica seguita dal primo giudice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disposizione dell’avviso pubblico, che impone la presentazione delle domande esclusivamente a mezzo PEC entro le ore 12.00 del 30 novembre 2022 e qualifica come irricevibili le domande trasmesse con tempistiche non conformi. Il dato pacifico è che accettazione e consegna sono avvenute, rispettivamente, alle 12.00.33 e alle 12.00.35.

L’argomento dell’appellante — secondo cui il bando, indicando solo ore e minuti, avrebbe consentito l’invio nell’intero primo minuto successivo alle 12.00 — è respinto. La clausola è precisa e non ambigua: anche un istante successivo al termine fissato deve ritenersi tardivo. L’interpretazione aderente al testo risulta inoltre conforme ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione e a quelli di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

A conferma, il Consiglio richiama il proprio precedente Cons. St. 19.3.2018, n. 1745, ove si era osservato che ogni ora finisce allo scoccare del primo secondo dell’ora successiva e che l’indicazione di un numero intero, privo di frazioni, equivale a frazioni pari a zero. Viene inoltre richiamata l’Adunanza Plenaria n. 21 del 2011 sul computo del limite di età, nonché Cass. 18.1.2023, n. 1519, secondo cui non può configurarsi alcuno spazio per considerare le ore 24:00:00.

Il Collegio esclude infine che il favor partecipationis possa vanificare l’applicazione della clausola: il bando era chiaro e il Comune era in condizioni di rispettarlo, non avendo addotto alcuna giustificazione del ritardo. Militano in senso contrario le ragioni di certezza e il principio della par condicio. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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