Termine perentorio di integrazione documentale e diniego di stazione radio base (TAR Sicilia n. 1980 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di quindici giorni previsto dall’art. 44, comma 6, d.lgs. n. 259/2003 per la richiesta di integrazione documentale ha natura perentoria, e la sua violazione inficia il diniego opposto dall’amministrazione. Il procedimento non può essere subordinato a pareri ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti, operando la logica acceleratoria del silenzio-assenso. Il mero richiamo all’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente a fondare il diniego: occorre una valutazione concreta, calibrata sulla situazione di fatto e non su affermazioni generiche e stereotipate, neppure in riferimento all’effetto cumulativo. La facoltà di imporre la coubicazione ex art. 50, comma 1, d.lgs. n. 259/2003, nel testo novellato dal d.lgs. n. 207/2021, spetta alle “autorità competenti” e può essere esercitata anche dalla Soprintendenza.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva l’annullamento dei provvedimenti con cui la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali e il Comune avevano negato, rispettivamente, l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e l’autorizzazione comunale ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base sul terrazzo di copertura di un edificio.

Il diniego si fondava sul contrasto con le N.T.A. del P.R.G. e del Piano Paesaggistico, sul pregiudizio al paesaggio circostante e sulla necessità di utilizzare impianti preesistenti. La ricorrente censurava la tardività della richiesta di integrazione documentale, l’illegittimità del parere del gruppo tecnico di valutazione, il difetto di motivazione sul pregiudizio paesaggistico e l’indebito vincolo alla coubicazione. Le amministrazioni intimate chiedevano il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo. Il termine di cui all’art. 44, comma 6, d.lgs. n. 259/2003 ha natura perentoria, come già affermato da T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 6 dicembre 2024, n. 4023, sicché la sua violazione si riflette sulla legittimità del diniego. Non è possibile subordinare il completamento dell’iter a pareri ulteriori, perché la logica acceleratoria della norma tende a superare con il silenzio-assenso ogni parere o nulla osta, secondo T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 5 settembre 2024, n. 2981 e Cons. Stato, sez. VII, 9 gennaio 2023, n. 236. Il motivo non è inammissibile per mancata proposizione in altri ricorsi.

Fondati sono anche il secondo e il terzo motivo. Il semplice richiamo all’esistenza di un vincolo paesaggistico non basta a fondare il diniego: serve una valutazione dell’autorità preposta calibrata sulla concreta situazione di fatto, non limitata ad affermazioni generiche e stereotipate, neppure quanto all’effetto cumulativo, da valutare in concreto e in rapporto al contesto. La frase sulla condivisione dei siti esistenti, collocata dopo la parte dispositiva, non esprime una diversa ragione ostativa, ma una conseguenza del giudizio negativo reso in termini insufficienti per genericità.

Il quarto motivo va esaminato per delineare l’effetto conformativo, in ossequio alle regole sull’ordine di esame sancite da Adunanza plenaria n. 5/2015. La coubicazione ex art. 50, comma 1, d.lgs. n. 259/2003, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 207/2021 in attuazione dell’art. 44 della direttiva (UE) 2018/1972, prevede la facoltà di imporre la condivisione nei confronti degli operatori già insediati e autorizzati. Il Comune deve valutare tale opzione prima di opporre un diniego per motivi ambientali o urbanistici, come affermato da T.a.r. per la Liguria, sez. II, 4 dicembre 2024, n. 829.

La censura sulla competenza della Soprintendenza si fonda su giurisprudenza anteriore alla novella. Il riferimento alle “autorità competenti” consente di includere non solo il Comune, ma anche la Soprintendenza, deputata in Sicilia alla valutazione finale di compatibilità paesaggistica. La direttiva comunitaria conferma l’alterità dell’autorità competente rispetto a quella di regolamentazione. Il motivo è pertanto rigettato. Il ricorso è accolto e i provvedimenti annullati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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