Conversione permesso protezione speciale ammessa per titoli validi (TAR Toscana n. 1395 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria dettata dall’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito in L. n. 50/2023, stabilisce che i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D. Lgs. n. 286/1998, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, ma resta ferma la facoltà di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge. Ne consegue che l’abrogazione della possibilità di conversione non opera retroattivamente sui titoli ancora validi alla data di entrata in vigore della riforma. Il provvedimento che respinga l’istanza di conversione fondandosi sulla sola intervenuta abrogazione, senza verificare l’applicabilità della norma transitoria, è illegittimo e va annullato, con rinnovazione dell’esame dell’istanza da parte dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3, D. Lgs. n. 25/2008, con scadenza fissata nell’aprile 2024. Nel maggio 2023 presentava istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

L’Ufficio Immigrazione respingeva l’istanza rilevando che, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 50/2023, era stata abrogata la lettera a) del comma 1-bis dell’art. 6, D. Lgs. n. 286/1998 e che dunque l’istanza, presentata dopo la riforma, doveva ritenersi irricevibile. Il cittadino straniero impugnava il diniego davanti al TAR, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare; la domanda cautelare era respinta per difetto di periculum in mora e la causa perveniva alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella corretta lettura del regime transitorio conseguente alla riforma del 2023. L’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito in L. n. 50/2023, contiene una disposizione espressa che regola il passaggio dalla previgente disciplina: i titoli già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D. Lgs. n. 286/1998, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale dalla scadenza.

La norma transitoria non si limita a disciplinare il rinnovo. Essa aggiunge espressamente che «resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge». Il legislatore, quindi, ha inteso conservare la possibilità di conversione proprio per i titoli che, al momento dell’entrata in vigore della riforma, erano ancora validi.

Su questo punto si concentra la censura accolta. Il diniego dell’Amministrazione si fondava esclusivamente sull’avvenuta abrogazione della norma che consentiva la conversione, senza considerare che il permesso del ricorrente era in corso di validità alla data di entrata in vigore dell’art. 7. Il TAR rileva che, in presenza di un titolo ancora valido, avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione transitoria, che consente la conversione in permesso per motivi di lavoro ove sussistano i requisiti di legge.

Il percorso argomentativo è lineare: la riforma non è retroattiva rispetto ai titoli già rilasciati e validi; la norma transitoria opera come deroga espressa al nuovo regime; il diniego che ne prescinda è viziato. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato è annullato. L’Amministrazione dovrà esaminare nuovamente l’istanza di conversione, conformandosi alle statuizioni della sentenza.

Le spese di lite sono compensate, in considerazione della novità della questione. Il Collegio liquida inoltre, ai sensi degli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002, l’onorario in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con aggiunta di spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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