Natura perentoria del termine di conclusione del procedimento di VIA (TAR Lazio n. 773 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale disciplinato dagli artt. 23 e 25 d.lgs. n. 152/2006 ha natura perentoria e non può essere sospeso in ragione della necessità di dare priorità ai progetti di potenza nominale superiore. L’eventuale nozione di priorità evocata dall’Amministrazione, in assenza di un provvedimento organizzativo o generale che ne predefinisca i criteri, resta indeterminata e non è idonea a elidere l’illegittimità del silenzio. Le difficoltà operative e il numero elevato dei procedimenti in corso integrano una mera questione organizzativa interna, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare lo sforamento dei tempi normativamente imposti. L’obbligo di provvedere resta fermo e deve essere adempiuto nel termine stabilito dal giudice, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La società ricorrente ha depositato un’istanza al MASE, ai sensi degli artt. 23 e 25 d.lgs. n. 152/2006, per l’avvio del procedimento di VIA relativo a un impianto fotovoltaico di potenza pari a 21,56 MW e alle opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel Comune di Latina. Dopo aver riscontrato le richieste di integrazione documentale del Ministero procedente e aver inviato un sollecito, l’istruttoria non ha registrato alcun ulteriore sviluppo: non risulta acquisito neppure il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

La società ha quindi proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero. Il MASE e il MiC si sono costituiti chiedendo il rigetto, sostenendo che il termine di conclusione di quella specifica categoria di procedimenti non sarebbe perentorio, in ragione della necessità di postergare l’esame dei progetti di potenza inferiore per dare priorità a quelli di potenza superiore, come richiesto dagli obblighi assunti in forza del PNRR e del PNIEC.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto rilevato la tardività della replica depositata dall’Amministrazione in prossimità della camera di consiglio, della quale non è stato tenuto conto ai fini della decisione. Nel merito, ha richiamato la giurisprudenza amministrativa maggioritaria che riconosce la natura comunque perentoria del termine di conclusione del procedimento di VIA in parola.

La difesa ministeriale è stata respinta su un rilievo decisivo: alcun provvedimento di tipo organizzativo o generale risulta essere stato adottato dal MASE per predefinire i criteri di esame dei progetti sulla base della potenza nominale. Il concetto di priorità richiamato negli scritti difensivi resta dunque del tutto indeterminato e non individuato in concreto, con la conseguenza che non è idoneo a elidere l’illegittimità del comportamento inadempiente.

Il Tribunale ha poi aderito all’argomento secondo cui, a seguire la tesi dell’Amministrazione, si dovrebbe predicare una sostanziale sospensione ex lege dei termini di tutti i procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore, senza che sia definita una soglia limite, fino al conseguimento degli obiettivi di piano, di valenza pluriennale. Un’interpretazione siffatta condurrebbe a conseguenze assurde e logicamente non perseguibili.

Quanto al numero elevato dei procedimenti pendenti, il Tribunale ha ribadito che esso integra una mera questione organizzativa interna alle Amministrazioni coinvolte, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare lo sforamento dei tempi normativamente imposti. L’obbligo legale di provvedere non può essere eliso da difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere.

Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Tribunale ha ordinato al MASE, e per quanto di competenza al MiC e agli altri uffici intimati, di concludere il procedimento nel termine stimato congruo di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riservando la nomina di un commissario ad acta su istanza di parte in caso di ulteriore inerzia. Le spese sono state poste a carico del MASE, con trasmissione della decisione ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 9, l. n. 241/1990.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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