Termine perentorio di regolarizzazione e inottemperanza ai titoli esecutivi (TAR Lombardia n. 2243 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
I termini assegnati dal giudice amministrativo per la regolarizzazione della documentazione in sede di ottemperanza hanno natura perentoria, ai sensi dell’art. 52, comma 1, c.p.a., e la loro violazione comporta l’inammissibilità del ricorso limitatamente al titolo esecutivo non regolarizzato. Ai fini dell’ottemperanza rileva il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, rispetto ai titoli non opposti, muniti di formula esecutiva e ritualmente notificati. I pagamenti parziali non satisfattivi non escludono l’accertamento dell’inottemperanza e giustificano l’assegnazione di un termine per l’adempimento, con nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La mancata costituzione dell’amministrazione resistente non impedisce la declaratoria, quando il credito residuo non è contestato nell’an e nel quantum.

Il Fatto

La società ricorrente agisce per l’ottemperanza dei titoli esecutivi formatisi in un giudizio svoltosi davanti al giudice ordinario, articolatosi attraverso più gradi. Si tratta dell’ordinanza del 18.01.2012 e della sentenza n. 2696/2015 del Tribunale di Milano, della sentenza n. 519/2017 della Corte d’Appello di Milano e di un’ordinanza della Corte di Cassazione pubblicata il 15.02.2023. Parte resistente è un consorzio per l’area di sviluppo industriale, in liquidazione, non costituito in giudizio.

Con precedente ordinanza il Tribunale ha assegnato alla ricorrente un termine per la regolarizzazione della documentazione, richiedendo la prova della notificazione dei titoli all’amministrazione e l’attestazione di conformità delle copie da portare a esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che il ricorso va deciso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., trattandosi di giudizio di ottemperanza. La ricorrente ha però provveduto solo in parte alla regolarizzazione imposta: non risulta documentata la notificazione all’amministrazione resistente dell’ordinanza della Cassazione pubblicata il 15.02.2023.

Da ciò deriva l’impossibilità di verificare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per quel titolo. Il Tribunale sottolinea che i termini assegnati dal giudice sono perentori ex art. 52, comma 1, c.p.a.: la loro violazione conduce all’inammissibilità del ricorso in parte qua, con declaratoria espressa nel dispositivo.

Nel resto, l’impugnazione è fondata. Per gli altri titoli, non opposti, muniti di formula esecutiva e ritualmente notificati, risulta decorso il termine dilatorio di pagamento. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente evidenziano che, a seguito dell’ordinanza del 18.01.2012, le parti avevano raggiunto un accordo per il pagamento, con versamenti parziali e non satisfattivi. L’amministrazione non si è costituita e il credito residuo non è contestato nell’an e nel quantum.

Il Tribunale precisa poi l’oggetto dell’ottemperanza: i titoli di primo grado concernono il pagamento di capitale, interessi, spese di lite e accessori, mentre la sentenza d’appello ha ad oggetto spese di lite e relativi accessori. Poiché l’amministrazione ha effettuato pagamenti parziali, il Collegio ritiene adeguata, allo stato, l’assegnazione di un termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza per l’integrale adempimento, oltre interessi di mora fino al saldo, con avviso che in mancanza si procederà alla nomina di un Commissario ad acta su domanda della ricorrente.

Il ricorso è quindi parzialmente accolto. La sostanziale soccombenza della parte resistente giustifica la condanna alle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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