Servizio alle dipendenze dello Stato e cittadinanza: l’INFN è amministrazione statale (TAR Lombardia n. 2244 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992, la nozione di servizio prestato “alle dipendenze dello Stato” comprende non solo il rapporto di pubblico impiego, ma ogni prestazione lavorativa resa alle dipendenze dell’amministrazione centrale o di un ente pubblico strumentale che fa parte dell’organizzazione statale. L’art. 1, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 572/1993 individua l’elemento dirimente nel rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato. La qualificazione dell’ente strumentale come amministrazione statale dipende dalla sussistenza di poteri di ingerenza dello Stato sull’attività e sull’organizzazione dell’ente e dal finanziamento totale o largamente maggioritario a carico del bilancio statale. L’autonomia organizzativa e la titolarità di organi propri non escludono di per sé la riconducibilità dell’ente all’organizzazione dello Stato. Il servizio quinquennale così prestato non genera un diritto soggettivo alla cittadinanza, ma consente di invocare la concessione dello status civitatis, restando impregiudicato il potere discrezionale dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero, presenta istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992, deducendo di aver prestato servizio per almeno cinque anni presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il Viceprefetto aggiunto della Provincia di Milano dichiara inammissibile l’istanza, sul rilievo che l’INFN, in quanto ente pubblico nazionale dotato di autonomia organizzativa e di organi propri, non sarebbe annoverabile tra le amministrazioni statali.

Il ricorrente impugna la nota davanti al TAR Lombardia, deducendo difetto di istruttoria e carenza motivazionale, e contestando l’esclusione dell’INFN dal novero delle amministrazioni dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra la prestazione di servizio richiesta dall’art. 9, comma 1, lett. c), e il rapporto di pubblico impiego considerato dall’art. 4 della stessa legge. La prima costituisce un genus più ampio, nel quale rientrano attività che non integrano il pubblico impiego: queste, protratte per almeno un quinquennio, non attribuiscono un diritto soggettivo alla cittadinanza, ma consentono di invocare la concessione dello status, lasciando fermo il potere altamente discrezionale dell’amministrazione.

Il parametro decisivo è individuato nel d.P.R. n. 572/1993, il cui art. 1, comma 2, lett. c), considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio statale. Da qui la conclusione che il servizio rileva anche quando è reso alle dipendenze di un ente pubblico che fa parte in senso lato dell’organizzazione dello Stato ed è stato costituito come strumento della sua azione, con attribuzione di compiti propri dello Stato.

Il Collegio precisa gli indici della dipendenza dell’ente strumentale: poteri di ingerenza statale, mediante direttive, approvazione dei principali atti e potere ispettivo; finanziamento totale o in larga maggioranza con assegnazioni annuali a carico del bilancio dello Stato. Richiama sul punto TAR Lazio, sez. quinta bis, n. 11229 del 2015.

Applicando tali criteri all’INFN, il Tribunale ritiene non dirimente la previsione statutaria che lo definisce ente pubblico nazionale autonomo. Le fonti settoriali evidenziano invece il contrario: l’art. 5 dello Statuto prevede il finanziamento in via principale tramite contributi a carico del bilancio statale; l’art. 6 ne dispone la trasmissione del bilancio ai Ministeri competenti e alla Corte dei Conti; l’art. 14 d.l.vo n. 218/2016 sottopone l’operato dell’Ente al controllo della Corte dei Conti; l’art. 4 dello stesso decreto assoggetta statuti e regolamenti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante; l’art. 8 d.l.vo n. 213/2009 prevede la nomina degli organi con decreto ministeriale; l’art. 6 del d.l.vo n. 218/2016 attribuisce al Ministero la funzione di indirizzo strategico.

L’amministrazione non ha considerato tali parametri, che confermano la riconducibilità dell’INFN alle amministrazioni dello Stato. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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