Decadenza di sub-concessione demaniale annullata per vizio istruttorio e omessa partecipazione (TAR Basilicata n. 58 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza di una sub-concessione di bene demaniale, adottata ai sensi dell’art. 823, comma 2, cod. civ., è illegittima quando si fonda sull’erroneo presupposto che l’attività esercitata dal concessionario sia priva di titolo abilitativo, senza considerare le S.C.I.A. presentate e non inibite dall’Amministrazione, né le risultanze del concorrente procedimento penale. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata diffida preventiva ad adempiere violano i principi di partecipazione, proporzionalità e gradualità, integrando vizi autonomamente invalidanti, salvo che l’Amministrazione dimostri, anche in sede processuale, l’inidoneità delle deduzioni dell’interessato a condizionare l’esito del procedimento.
Il Fatto
Un imprenditore, titolare di una sub-concessione trentennale di un immobile demaniale nei Sassi di Matera per attività artigianale di pasticceria, presentava nel tempo diverse S.C.I.A. per ampliare l’attività fino alla somministrazione di alimenti e bevande in modalità “non assistita”, ottenendo i pareri sanitari e la licenza dell’Agenzia delle Dogane. A seguito di accessi ispettivi, la Polizia locale riscontrava l’esercizio di attività di somministrazione con servizio al tavolo, non coperta da titolo, e il Comune adottava la determinazione di decadenza della sub-concessione per violazione del vincolo di destinazione, senza comunicare l’avvio del procedimento né inviare una preventiva diffida.
Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo, tra l’altro, il difetto di istruttoria, la sproporzione della misura, la violazione delle garanzie partecipative e la mancata attivazione della clausola arbitrale prevista in convenzione. Nelle more, il G.I.P. revocava il sequestro preventivo del locale, acclarando la compatibilità dell’attività con il quadro autorizzativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha accolto il ricorso facendo leva, in primo luogo, sull’erroneità dei presupposti su cui si fonda la decadenza. Il provvedimento contestava al ricorrente l’alterazione del vincolo di destinazione per lo svolgimento di attività di somministrazione abusiva; tuttavia, dagli atti emerge che il ricorrente aveva conseguito validi titoli abilitativi (le S.C.I.A. del 2014 e del 2024), mai inibiti dal Comune, assistiti dai pareri favorevoli dell’ASL e dell’Agenzia delle Dogane. La Corte ha quindi ritenuto l’addebito decadenziale “arbitrario e frutto di uno sviato apprezzamento degli elementi istruttori”, valorizzando anche le risultanze del procedimento penale conclusosi con il dissequestro del locale.
Quanto all’episodica attività di somministrazione con assistenza al tavolo (modalità non assentita), il Collegio ha osservato che essa non costituiva la ratio della decadenza e che il provvedimento non conteneva alcuno specifico apprezzamento della sua gravità né una comparazione degli interessi in gioco, necessario in un’ottica di proporzionalità e gradualità dell’esercizio dei poteri di polizia demaniale.
Il TAR ha inoltre ritenuto fondate le censure relative alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, che ha conculcato i diritti partecipativi del ricorrente, e alla mancata diffida ad adempiere, adempimento funzionale al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. La Corte ha escluso che una nota comunale del 29.05.2024 potesse supplire a tali carenze, trattandosi di atto afferente a un distinto procedimento.
Infine, il Collegio ha dichiarato infondato il motivo relativo alla clausola arbitrale, precisando che la decadenza costituisce esercizio del potere di autotutela esecutiva ex art. 823, comma 2, cod. civ., fondato su fonte extra-convenzionale; ciò non salva però il provvedimento, già viziato per i profili istruttori e partecipativi. All’esito, il ricorso è stato accolto con annullamento dell’atto e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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