Cambio di destinazione d’uso abusivo in area vincolata e ordine di demolizione (Cons. Stato n. 1734 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del cambio di destinazione d’uso come modesto e urbanisticamente irrilevante costituisce valutazione soggettiva che non regge al confronto con la consistenza delle opere accertate. Ove l’intervento consista nella trasformazione di un garage in due unità abitative, con ampliamento della superficie rispetto al titolo, esso non integra restauro e risanamento conservativo ed è soggetto a permesso di costruire. In area naturale protetta il rilascio di titoli edilizi è subordinato al nulla-osta preventivo dell’ente di gestione, e la difformità dal piano o dal nulla-osta legittima il direttore a disporre la riduzione in pristino. La richiesta di rinvio o sospensione fondata su un fatto futuro e incerto contrasta con l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., che ammette il rinvio solo per casi eccezionali.

Il Fatto

La controversia riguarda un immobile ricadente nel perimetro del Parco Regionale di Veio. Il fabbricato era stato interessato nel 1997 da una d.i.a. avente a oggetto la realizzazione di un garage. In seguito l’area viene interessata da due unità abitative, ciascuna composta da angolo cottura, camera, bagno e ripostiglio, oltre a un muretto con recinzione, due pensiline e un gazebo.

Il Direttore dell’Ente Parco ordina la demolizione delle opere abusive. Il TAR Lazio, Sez. II, n. 9333/2023 respinge il ricorso. L’interessata appella, sostenendo che si tratti di un cambio di destinazione d’uso modesto, ricadente nella stessa categoria urbanistica e assoggettabile alla sola d.i.a. e, quindi, alla sola sanzione pecuniaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la richiesta, formulata in udienza, di rinvio o sospensione in attesa del parere dell’Ente Parco su una futura istanza di sanatoria. L’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. esclude la cancellazione dal ruolo su istanza di parte e consente il rinvio solo per casi eccezionali. La richiesta poggia su un fatto futuro, incerto e meramente ipotetico: la possibile presentazione di una nuova domanda.

Analogo esito riguarda il richiamo al c.d. decreto “salva casa” (d.l. n. 69/2024, conv. in legge n. 105/2024), che ha introdotto l’art. 36-bis nel T.U. edilizia. Il riferimento è stato introdotto in discussione orale senza indicare una specifica incidenza sulla fattispecie e in presenza della sola intenzione di proporre una nuova sanatoria.

Nel merito, l’appello si fonda interamente sull’asserita modestia del cambio di destinazione d’uso. Il Consiglio di Stato rileva che tale qualificazione è strettamente soggettiva e collide con la descrizione delle opere: due unità abitative ricavate da un garage, con ampliamento di superficie. Venuto meno il presupposto interpretativo, cade l’intera piattaforma giuridica del gravame.

L’appellante ripropone inoltre gli argomenti del primo grado senza superare le motivazioni del TAR. Le opere non rientrano nel restauro conservativo, essendo realizzate in violazione dell’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 15, comma 1, l.r. Lazio n. 15/2008. Le opere minori erano prive di qualsiasi titolo, né ex ante né in sanatoria.

Il rilievo dirimente è l’ubicazione in area plurivincolata ai sensi della l.r. Lazio n. 29/1997. L’art. 28, comma 1, subordina il rilascio di concessioni e autorizzazioni al nulla-osta preventivo dell’ente di gestione; il comma 3 consente al direttore di disporre la sospensione e la riduzione in pristino. Le opere sono state eseguite in aperta difformità dal titolo, per destinazione e consistenza. L’appello è pertanto infondato e viene respinto.

Le spese sono compensate ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., come integrato dalla Corte cost. n. 77 del 2018, in ragione dell’assenza di difese scritte delle parti appellate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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