Spese di lite tra parametri tabellari e divieto di liquidazioni simboliche (Cons. Stato n. 1736 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che liquida le spese di lite secondo il criterio di soccombenza deve attenersi ai parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, e può discostarsene solo con motivazione che indichi i criteri seguiti. Il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, sicché non sussiste più il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tabellari già proprio dell’art. 24 della legge n. 794/1942. Le previsioni dei decreti ministeriali sopravvenuti vanno lette in senso conforme alla superiore fonte legislativa, non potendo un atto amministrativo a contenuto normativo vincolare il giudice oltre i limiti di legge. Unico limite all’abbattimento resta l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude liquidazioni simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri è pertanto riformabile in appello.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale civile, con sentenza passata in giudicato, l’ordine al Ministero dell’Istruzione di attribuirgli la Carta Elettronica del docente, con accredito dell’importo di € 1.000,00 destinato ad attività formative. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva costituito la carta, precludendo l’accesso alla piattaforma e la possibilità di acquisire beni e servizi formativi. Il docente propose allora ricorso al TAR per l’esecuzione del giudicato.
Il TAR per la Liguria accolse il ricorso, assegnando al Ministero sessanta giorni per la costituzione della carta, ma liquidò le spese in soli € 500,00, “tenuto conto del carattere seriale nonché della natura della controversia”. Il ricorrente vittorioso appellò quella statuizione, deducendo la violazione dell’inderogabilità dei minimi tabellari e chiedendo la liquidazione di € 1.189,00, pari al 50% dei valori medi dello scaglione da 1.100 a 5.200 euro. Il Ministero si costituì solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che il TAR dispone di ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese, potendo riconoscere giusti motivi di compensazione o escluderla, come affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 24 maggio 2007. Qualora però la condanna sia disposta, il giudice deve regolare le spese avendo riguardo ai parametri generali degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014, valutando caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, difficoltà e valore dell’affare, risultati conseguiti e complessità delle questioni, con possibilità di aumento o diminuzione fino al 50 per cento rispetto ai valori medi.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: abrogato il sistema tariffario per effetto dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, la legge n. 247/2012 ha previsto che il compenso sia pattuito per iscritto e, in difetto, liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali. Da ciò deriva che non sussiste più il vincolo legale dei minimi tariffari già sancito dall’art. 24 della legge n. 794/1942.
Su questa base il Collegio respinge la tesi dell’appellante, che invocava Cass. sez. I n. 7844 del 24 marzo 2025 e Cass. sez. 2 n. 24993 del 22 agosto 2023 per sostenere l’inderogabilità del limite del 50%. Le previsioni dei decreti ministeriali, osserva, vanno interpretate in modo conforme alla superiore previsione legislativa: un atto amministrativo a contenuto normativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre i limiti posti dalla legge.
Il punto di equilibrio è individuato nell’obbligo di motivazione: in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi tabellari il giudice deve indicare i criteri seguiti, fermo restando quale unico limite l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta somme simboliche non consone al decoro professionale. Nella specie il TAR si era limitato a richiamare la soccombenza, senza argomentare alcuna compensazione, e aveva liquidato un importo manifestamente inferiore ai parametri. La statuizione è quindi riformata, con nuova liquidazione equitativa che tiene conto della difficoltà e dell’impegno richiesti da una causa vertente su un’unica questione di silenzio-inadempimento. L’appello è accolto nei sensi di cui in motivazione, con spese del grado compensate in parte e liquidate per il resto in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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