Sgombero da bene pubblico concesso in godimento e mancata impugnazione della risoluzione (TAR Lombardia n. 339 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di affidamento in concessione di un bene pubblico destinato a servizio della collettività, la controversia sullo scioglimento unilaterale del rapporto e sulla decadenza del concessionario appartiene alla giurisdizione amministrativa. La mancata impugnazione dell’atto presupposto, già dotato di efficacia lesiva, determina l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso proposto avverso gli atti consequenziali o esecutivi. L’ordine di sgombero costituisce provvedimento esecutivo ex art. 21 ter l. n. 241/1990, legittimamente adottato dal dirigente nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, non essendo atto di indirizzo politico.

Il Fatto

Il Comune di Ambivere, proprietario di un centro sportivo con annessi locali per la somministrazione di alimenti e bevande, aveva aggiudicato nel 2016 la concessione di gestione a una società, nella quale subentrava nel 2019 la ricorrente. Nel luglio 2022 l’Amministrazione avviava il procedimento di risoluzione per gravi e reiterati inadempimenti e mancato pagamento di canoni e utenze, quantificati in € 44.546,12, ai sensi dell’art. 29 del capitolato speciale.

La società presentava osservazioni, contestando l’importo e proponendo una rateizzazione. Con determinazione del 28 luglio 2022 il Comune disponeva la risoluzione del contratto. Nel successivo agosto veniva notificata l’ordinanza di sgombero, con intimazione al rilascio entro dieci giorni. La società impugnava esclusivamente tale ordinanza, lamentando violazione del procedimento e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale qualifica preliminarmente la vicenda come concessione di bene del patrimonio indisponibile comunale, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, cod. civ., destinato al soddisfacimento dell’interesse collettivo allo svolgimento di attività sportive. Da ciò deriva la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie sul rapporto concessorio, comprese quelle sull’inadempimento degli obblighi e sulla decadenza del concessionario.

Nel merito il Collegio rileva che la vicenda si è articolata in una pluralità di atti, dei quali la determinazione di risoluzione costituisce il presupposto dell’ordine di sgombero. Quella determinazione, notificata a mezzo PEC, presentava già un contenuto lesivo per gli interessi della ricorrente, ma non è stata impugnata.

Sul punto la sentenza richiama l’orientamento consolidato secondo cui la mancata impugnazione di un atto presupposto e immediatamente lesivo rende inammissibile, per originaria carenza di interesse, il ricorso proposto avverso gli atti consequenziali o esecutivi (TAR Roma, sez. II, n. 4424 del 2023; TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 2190 del 2019; Cons. Stato, sez. IV, n. 3732 del 2017).

Quanto all’ordine di sgombero, il Tribunale lo qualifica come provvedimento ex art. 21 ter l. n. 241/1990, adottato dal dirigente nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 e diretto a dare esecutività alla determinazione a monte: non si tratta dunque di atto di indirizzo politico, restando irrilevante il rilievo sulla competenza della giunta.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.500,00, oltre oneri accessori di legge, in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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