Termine semestrale decorre dalla percezione dell’infermità, non dal nesso con il servizio (TAR Toscana n. 311 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine semestrale previsto dall’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001 per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio decorre dalla data in cui il dipendente ha avuto la percezione delle conseguenze della malattia sulla propria capacità di attendere alle normali occupazioni. Non rileva il momento in cui il dipendente matura la certezza che l’infermità sia stata causata da motivi di servizio. Il termine ha carattere perentorio. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la fondatezza di una sola delle ragioni giustificatrici autonome e non contraddittorie è sufficiente a conservare l’atto. La censura relativa all’altra ragione diventa pertanto improcedibile per difetto di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente capo in congedo del Corpo di polizia penitenziaria, ha impugnato il provvedimento del Comitato di Verifica per le cause di servizio e il decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, comunicato l’11.2.2019. Con tali atti è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denominata disturbo dell’adattamento.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001, sostenendo la tempestività dell’istanza, e la violazione dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973. Si sono costituiti il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comitato di verifica per le cause di servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo sulla presunta tardività. Il ricorrente assumeva di aver avuto piena consapevolezza dell’incidenza della malattia solo il 9 dicembre 2015, data della relazione medico-legale della specialista, o al più alla data della riforma dal servizio, il 7 luglio 2015.

Il Tribunale richiama l’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001 e la lettura offerta dal Cons. Stato, sez. II, n. 6495 del 2023: il termine decorre da quando il dipendente ha la percezione delle conseguenze della malattia sulla capacità di attendere alle normali occupazioni, cioè da quando l’infermità si è manifestata in modo oggettivamente accertabile. Non rileva il momento successivo in cui matura il convincimento del nesso causale con il servizio.

Il Collegio richiama anche TAR Lazio, sez. I, n. 5104 del 2021, che qualifica il termine come perentorio, con i precedenti ivi citati. La motivazione del rigetto opposto dall’Amministrazione è duplice: l’infermità non è dipendente da causa di servizio e, comunque, l’istanza è tardiva.

Dagli atti emerge che la piena conoscibilità risale al 23 febbraio 2015, data del certificato psichiatrico richiamato sia nel verbale del 7 luglio 2016 sia nella stessa relazione medico-legale invocata dal ricorrente. La domanda, presentata il 19 dicembre 2015, è quindi oltre il termine semestrale. La prima censura è infondata.

Quanto al secondo motivo, il provvedimento è plurimotivato. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 3052 del 2005: è sufficiente, per la conservazione dell’atto, che sia fondata una sola delle ragioni autonome e non contraddittorie. Anche se fondata, la seconda censura lascerebbe in piedi la ragione sulla tardività. È pertanto improcedibile. Il ricorso è in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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