Autotutela edilizia e falsa rappresentazione dello stato dei luoghi (TAR Puglia n. 184 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune può annullare in autotutela il permesso di costruire quando il titolo è stato rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, determinata da elaborati progettuali incompleti o inesatti quanto alle distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi. In tal caso il potere di ritiro trova fondamento nell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990 e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico, individuato nell’interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica. Il privato che abbia scorrettamente prospettato le circostanze poste a fondamento dell’atto favorevole non matura alcun affidamento legittimo, restando recessivo l’interesse al mantenimento del titolo. La legittimità dell’atto di ritiro si riverbera sulla consequenziale ordinanza di ripristino.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano la nota con cui il Comune di Gallipoli aveva annullato in autotutela il permesso di costruire n. 73/2019, nella parte in cui autorizzava la trasformazione di luci preesistenti in balconi-finestra nei locali lavanderia dei tre piani e del terrazzo di un immobile posto sul lungomare cittadino. L’annullamento ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi e l’adeguamento delle ulteriori luci alle prescrizioni del codice civile.

Il provvedimento traeva origine da un esposto della confinante e da un sopralluogo della Polizia municipale, seguiti da un’ordinanza di sospensione dei lavori. I ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e del principio di legittimo affidamento, nonché la violazione dell’art. 906 cod. civ. e dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968. Il Tribunale disponeva una verificazione per chiarire la conformazione dei luoghi e la completezza degli elaborati allegati all’istanza di permesso di costruire.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo al termine per l’esercizio dell’autotutela, il Tribunale osserva che il permesso di costruire era stato adottato prima della novella del 2021 e che il provvedimento di ritiro rispettava il limite temporale previsto dall’art. 21-nonies nella versione anteriore. Il potere era stato esercitato a norma del comma 2-bis, espressamente richiamato nell’ordinanza di sospensione dei lavori.

La verificazione accertava che gli elaborati allegati all’istanza e le successive modifiche progettuali non riportavano le distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi alla quota del terrazzo della controinteressata. L’omissione era imputabile esclusivamente ai ricorrenti, anche perché le aperture in contestazione avevano già formato oggetto di precedenti accertamenti per irregolarità urbanistiche e violazione delle norme sulle distanze. Ricorre dunque un’omissione del privato idonea a determinare una falsa rappresentazione dei luoghi.

Da ciò deriva l’infondatezza delle doglianze sulla carenza di motivazione e di istruttoria. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ribadisce che, quando il permesso è ottenuto in base a una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, il Comune può ritirare l’atto senza necessità di una ragione particolare di cura del pubblico interesse. Quanto all’affidamento legittimo, esso va escluso in capo a chi abbia scorrettamente prospettato le circostanze poste a fondamento del titolo.

Sul secondo motivo, il Tribunale esclude che l’intervento integri una demoricostruzione: la verificazione rilevava variazioni in altezza e volumetria e l’assenza, nella originaria facciata sul confine, delle aperture poi realizzate. L’intervento costituisce quindi nuova costruzione, soggetta all’art. 9 d.m. n. 1444/1968, nella specie violato. Quanto all’art. 906 cod. civ., le riproduzioni fotografiche mostrano un’apertura idonea all’affaccio sul fondo altrui, senza rispetto della distanza di 75 cm; irrilevante il pannello in alluminio installato in virtù di s.c.i.a., non idoneo a sanare il superamento del limite.

Il provvedimento impugnato è pertanto legittimo e la legittimità dell’atto di ritiro si riverbera sull’ordinanza di demolizione e ripristino. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 906 c.c.

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