Termini ordinatori nel procedimento disciplinare della Polizia di Stato e sufficienza probatoria (TAR Campania n. 1914 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare nei confronti del personale della Polizia di Stato la norma di riferimento è l’art. 17 del D.P.R. n. 737/1981, che non prevede alcun termine perentorio per la conclusione delle singole fasi. I termini ivi stabiliti hanno natura ordinatoria e rispondono a una regola di ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari. Anche ove si ritenga applicabile il termine di novanta giorni dell’art. 120 del D.P.R. n. 3/1957, lo stesso si interrompe a ogni atto del procedimento che manifesti in modo inequivocabile la volontà dell’amministrazione di condurlo a conclusione. In sede disciplinare non è richiesta la certezza propria della responsabilità penale: è sufficiente che i fatti addebitati risultino sufficientemente e precisamente delineati secondo il criterio del più probabile che non.

Il Fatto

Il ricorrente, vice Sovrintendente della Polizia di Stato, impugnava il decreto con cui il Dirigente gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a un trentesimo di una mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo. Alla base della sanzione, l’omessa evasione di una pratica affidatagli e sollecitata più volte, nonché un alterco con il superiore gerarchico avvenuto nel corso di una richiesta di chiarimenti, nel quale il ricorrente avrebbe spinto il raccoglitore della posta verso l’addome del superiore, colpendolo in modo lieve.

Il ricorrente censurava la tardività dell’esercizio del potere disciplinare, il lasso di novantadue giorni tra segnalazione e sanzione, la non veridicità degli addebiti e la carenza di motivazione e istruttoria. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la prima censura, relativa alla pretesa decadenza dall’esercizio del potere disciplinare. Il ricorrente invocava gli artt. 1353, 1393 e 1396 del d.lgs. n. 66/2010, ma la norma applicabile è l’art. 17 del D.P.R. n. 737/1981, che nel disciplinare il procedimento per l’irrogazione del richiamo scritto e della pena pecuniaria non prevede alcun termine per la conclusione delle sue fasi.

Il Tribunale richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, nei procedimenti disciplinari dell’ordinamento della pubblica sicurezza, salvo eccezioni, tutti i termini sono ordinatori e non perentori. La normativa indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti preliminari e allo svolgimento effettivo dell’iter procedimentale: da un lato si salvaguarda la certezza del rapporto tra dipendente e amministrazione, dall’altro l’esigenza di procedere agli accertamenti e a una ponderata valutazione dei fatti. Sul punto richiama TAR Palermo n. 365 del 2019, TAR Lombardia Milano n. 583 del 2019, TAR Lazio Roma n. 9245 del 2014 e TAR Lombardia Milano n. 250 del 2015.

Anche ritenendo applicabile il termine di cui all’art. 120 del D.P.R. n. 3/1957, il Collegio osserva che l’Amministrazione ha formulato la prima contestazione il 13 marzo 2021, l’ha rinnovata l’8 aprile 2021 e ha adottato il provvedimento il 20 maggio 2021: il procedimento si è quindi concluso ampiamente entro il termine invocato. Richiama in proposito TAR Campania Salerno n. 1269 del 2021, secondo cui il termine di novanta giorni si interrompe ogni volta che venga compiuto un atto proprio del procedimento che esprima in modo inequivocabile la volontà di concluderlo. Il tempo impiegato risulta comunque adeguato e proporzionato all’istruttoria svolta, comprensiva della raccolta delle dichiarazioni dei colleghi.

Quanto al secondo e terzo motivo, il Collegio rileva che le note del Comandante del distaccamento si presentano dettagliate e puntuali nell’individuare la sequenza degli accadimenti e le plurime mancanze: descrivono le prassi dell’ufficio, i reiterati errori nella compilazione delle note, la catena di solleciti, l’assenza di diligenza e la necessità del subentro dei colleghi. Le allegazioni difensive risultano marginali o smentite dalle dichiarazioni in atti, e l’episodio dell’alterco trova conferma indiretta nelle deposizioni dei colleghi.

Il Tribunale richiama TAR Lazio Roma n. 16960 del 2024 e Cons. Stato n. 6254 del 2023: in sede disciplinare è ineludibile un adeguato riscontro probatorio dei fatti addebitati, che non deve raggiungere il grado di assoluta certezza proprio della responsabilità penale, potendo attestarsi sul più probabile che non, purché i fatti siano sufficientemente e precisamente delineati. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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