Costi manodopera a rialzo e anomalia dell’offerta negli appalti pubblici (TAR Sicilia n. 3068 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di appalti pubblici l’indicazione da parte del concorrente di costi della manodopera superiori a quelli posti a base d’asta non integra causa di esclusione dell’offerta. Tale indicazione costituisce indice di anomalia solo ove, per dimensione e incidenza e valutata unitamente agli altri elementi, sia idonea a riflettersi sul complessivo equilibrio economico dell’offerta, abbattendo l’utile ritraibile dall’importo proposto. La scelta della stazione appaltante di non attivare la verifica di anomalia nei casi non espressamente previsti dalla legge è espressione di ampia discrezionalità e non richiede particolare motivazione, potendo essere sindacata solo per macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto. Il concorrente che deduca l’anomalia è tenuto a corredare la censura di elementi tecnici ed economici concreti, non potendosi supplire alle carenze probatorie con i poteri istruttori del giudice.

Il Fatto

Il Libero Consorzio Comunale di Enna ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento e adeguamento di un istituto scolastico, con importo a base d’asta comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza. All’esito delle operazioni di gara la società controinteressata è risultata prima in graduatoria e l’appalto le è stato aggiudicato; la società ricorrente si è classificata seconda.

Dopo aver preso visione degli atti, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo l’annullamento e il riconoscimento del diritto all’aggiudicazione, oltre al risarcimento del danno. La controinteressata si è costituita e ha proposto ricorso incidentale volto all’esclusione della ricorrente. Respinta la domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato priorità al ricorso principale, secondo il condiviso orientamento interpretativo richiamato. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non aver indicato il CCNL applicato ai lavoratori e per non aver allegato le relative tabelle salariali.

Il motivo è stato ritenuto infondato. Dal DGUE, dalla dichiarazione dei costi della manodopera e dalla dichiarazione ex art. 102 d.lgs. n. 36/2023 emerge infatti l’indicazione del contratto collettivo (“Edilizia Artigianato”). Il Tribunale ha inoltre osservato che la lex specialis consentiva il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. n. 36/2023, richiamando la giurisprudenza sul perimetro dell’istituto tra integrazione documentale e chiarimenti sull’offerta.

Quanto alle tabelle del CCNL, nessuna previsione della legge di gara ne imponeva la produzione. Il Collegio ha escluso che tale obbligo potesse ricavarsi dal modulo precompilato, ribadendo che la modulistica predisposta dalla stazione appaltante non concorre a formare la legge di gara.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l’anomalia dell’offerta, caratterizzata da un forte ribasso e da costi della manodopera indicati in notevole aumento rispetto a quelli stimati. Il Tribunale ha chiarito che l’indicazione a rialzo dei costi della manodopera non integra causa di esclusione e costituisce indice di anomalia solo se concretamente idonea a incidere sulla remuneratività dell’offerta, richiamando un proprio precedente (TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 2642 del 2024).

La censura è stata respinta sul piano probatorio: la ricorrente non ha prodotto conteggi analitici né una perizia di parte, limitandosi a prospettare l’insostenibilità economica dell’offerta. La decisione di non attivare la verifica di anomalia resta espressione di discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità. Il ricorso principale è stato respinto e il ricorso incidentale dichiarato improcedibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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