Spese di lite nel giudizio di ottemperanza e inderogabilità dei minimi tariffari (Cons. Stato n. 2328 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel liquidare le spese processuali, non può attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, ma è tenuto a rispettare le soglie minime dei valori tabellari approvati con il D.M. n. 147 del 2022, che limitano la discrezionalità del giudicante. La serialità del contenzioso non integra un’ipotesi derogatoria del principio della soccombenza, ma può essere valorizzata dal giudice come indice di minor impegno difensivo ai fini della riduzione del compenso entro i parametri. Il rispetto dei valori parametrici assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso, secondo il criterio dell’importanza dell’opera. La motivazione sulla liquidazione è dovuta solo quando il giudice si discosti dalla regola della soccombenza o riduca il compenso oltre le soglie consentite.

Il Fatto

La parte appellante aveva proposto ricorso per ottemperanza avanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per il docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, con accredito dell’importo complessivo di € 1.500,00.

Il TAR, con la sentenza impugnata, aveva accolto il ricorso e assegnato al Ministero sessanta giorni per la costituzione della carta, liquidando però a titolo di spese di lite solo 500,00 euro, in considerazione della serialità della controversia. Avverso tale capo ha proposto appello l’interessata, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la contrarietà della liquidazione ai minimi tariffari, a tutela del decoro professionale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le precedenti decisioni della Sezione su casi analoghi e muove dal principio secondo cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo qualora si discosti dalla regola della soccombenza, come affermato da Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024.

Pur riconoscendo che la quantificazione del compenso è espressione di potere discrezionale, il Collegio ribadisce il divieto di attribuire somme simboliche, in linea con Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023. Sul piano parametrico richiama il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, che ha chiarito come le modifiche al D.M. n. 55 del 2014 mirassero a superare l’incertezza applicativa e a individuare soglie minime percentuali di riduzione non derogabili.

Su tali coordinate il Collegio ritiene non corretta la liquidazione del primo giudice, perché collocata al di sotto dei valori tariffari del D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4. Al tempo stesso esclude che la motivazione del TAR sia apodittica, trattandosi di contenzioso oggettivamente privo di complessità e seriale.

La serialità, pur non essendo tra le ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso secondo i parametri, in quanto indice di minor impegno difensivo, come affermato da Cons. St., sez. VII, n. 5201 del 2025 e Cons. St., sez. VII, n. 9291 del 2025. Il rispetto dei parametri garantisce la proporzione tra prestazione e compenso, a norma dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014.

In accoglimento dell’appello la sentenza è riformata, con liquidazione di € 800,00 per il primo grado e di € 300,00 per il secondo, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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