Termini procedimento disciplinare decorrono da sentenza irrevocabile per destituzione funzionario polizia (Cons. Stato n. 8067 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini di decadenza per l’avvio e per la conclusione del procedimento disciplinare, previsti dall’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990, decorrono dalla comunicazione all’amministrazione della sentenza penale divenuta irrevocabile, e non dalla comunicazione di una sentenza ancora impugnabile. Il termine di 180 giorni per l’avvio si cumula con quello di 90 giorni per la conclusione, con un arco complessivo di 270 giorni. Il procedimento si intende tempestivamente concluso con l’emanazione del provvedimento, rilevando la notificazione al destinatario ai soli fini della sua efficacia. La misura sanzionatoria costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche.
Il Fatto
L’appellante, già assistente capo della Polizia di Stato, ha impugnato davanti al TAR per l’Emilia Romagna il decreto con cui il Capo della Polizia lo ha destituito dal servizio, per condotte accertate in sede penale (corruzione, rivelazione di segreti d’ufficio, uso di dati del CED della polizia). La condanna di primo grado era stata seguita da una sentenza d’appello dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione.
Il TAR ha respinto il ricorso. Il ricorrente ha proposto appello, dolendosi del decorso dei termini del procedimento disciplinare, dell’acritico recepimento del giudicato penale e della sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare l’inammissibilità di parte dell’appello: esso si limita a ripetere le censure di primo grado senza critica specifica, violando l’art. 101 cod. proc. amm.; duplica motivi già esposti, in contrasto con l’art. 40, lettera d), cod. proc. amm.; introduce profili nuovi non dedotti in primo grado, in violazione dell’art. 104 cod. proc. amm.
Nel merito, il Consiglio di Stato ricostruisce il regime dei termini. L’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 prevede 180 giorni dalla notizia della sentenza irrevocabile per avviare o riattivare il procedimento e 90 giorni per concluderlo, per un totale di 270 giorni, come affermato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 1359 del 2015; Sez. II n. 1157 del 2022; Sez. IV n. 2941 del 2011).
Il dies a quo coincide con l’acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile. La Corte richiama la Corte costituzionale n. 186 del 2004 e la giurisprudenza (Cons. Stato n. 128/2024; n. 667/2025; n. 3151/2008): anticipare la decorrenza a una sentenza non definitiva sacrificherebbe irragionevolmente l’interesse dell’amministrazione. La notifica del decreto rileva solo per l’efficacia dell’atto, non per il suo perfezionamento (Sez. IV n. 2050 del 2019; n. 3279 del 2013; n. 5582 del 2012).
Nel caso concreto la sentenza, divenuta irrevocabile il 16 novembre 2018, è stata trasmessa con notizia dell’irrevocabilità solo il 9 gennaio 2019: da tale data decorrono i termini. Avviato il 28 febbraio 2019 e concluso il 2 agosto 2019, il procedimento risulta tempestivo. Sono infondate anche le censure sulla valutazione dei fatti: l’amministrazione può utilizzare le risultanze penali anche in caso di proscioglimento per prescrizione, e la sanzione è espressione di discrezionalità non sindacabile salvo eccesso di potere. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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