Terrazza in aggetto oltre confine di zona e abbattimento per nuova costruzione (TAR Trentino-Alto Adige n. 150 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La terrazza in aggetto, realizzata su pilastri e soletta oltre la linea di massima edificabilità prevista dal piano di attuazione, costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 62, comma 1, lett. e), della legge provinciale n. 9/2018 e non misura di riassetto edilizio ai sensi della lett. d). Essa non può essere qualificata come variante non essenziale alla concessione edilizia, perché insiste su una porzione di sedime prima inedificata e ne determina la impermeabilizzazione. L’amministrazione può quindi ordinarne l’abbattimento e il ripristino ai sensi dell’art. 88 della legge provinciale n. 9/2018, con termine di novanta giorni e con l’indicazione dell’area soggetta a trasferimento coattivo in caso di inottemperanza. Il principio di unitarietà dell’intervento impedisce la qualificazione frazionata dei singoli manufatti al fine di una legalizzazione parziale.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un edificio residenziale ricadente in zona di espansione con piano di attuazione, otteneva nel 2022 la concessione edilizia per la ristrutturazione dell’immobile e, poco dopo, una variante. Nel 2023 presentava una seconda variante, che prevedeva una pergola e la pavimentazione dell’area con la vasca idromassaggio. La commissione comunale per il territorio esprimeva parere negativo; seguiva un sopralluogo con contestazione di plurimi abusi, tra cui una terrazza a sbalzo realizzata oltre la linea di edificabilità, il getto di una platea in cemento sotto l’intero giardino, un muro e un pilastro fuori dalla linea e la copertura dei lucernari.

Il sindaco ingiungeva l’abbattimento e il ripristino dello stato originario. Il ricorrente impugnava l’ordinanza deducendo la violazione delle garanzie partecipative, l’errata individuazione della base normativa, la natura non essenziale delle opere e l’ammissibilità di una variante in corso d’opera. La domanda cautelare era accolta con sospensione dell’esecutività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di riunione con gli altri giudizi pendenti sul medesimo intervento, richiamando l’art. 70 VwPO e la natura facoltativa della riunione, in ragione della diversità dei soggetti e dell’autonomia dei provvedimenti impugnati.

Sul piano partecipativo, il Tribunale esclude la violazione dell’art. 15-bis della legge provinciale n. 17/1993: le controdeduzioni devono essere esaminate, non confutate in modo analitico. La motivazione dell’ordinanza è per relationem, mediante richiamo espresso alla relazione del responsabile del procedimento, soluzione ammessa dalla giurisprudenza amministrativa citata, sempre che gli atti richiamati siano accessibili all’interessato.

Nel merito, il Collegio richiama integralmente la propria sentenza n. 112/2024 del 24.04.2024, che ha escluso che la terrazza e la platea fossero comprese nella variante approvata: le tavole progettuali non rappresentavano lo sbalzo nei profili e nelle sezioni, e la rappresentazione grafica era tale da non consentire di desumere l’assenso su quel manufatto. La buona fede non soccorre chi ha reso una rappresentazione incompleta del progetto.

La qualificazione come nuova costruzione discende dall’art. 62, comma 1, lett. e): l’intervento eccede la sagoma preesistente e invade un’area prima inedificata. Le disposizioni di attuazione della zona C5 impongono il rispetto della linea di massima edificabilità, e la giurisprudenza amministrativa e civile citata riconduce le terrazze e i corpi aggettanti al concetto di costruzione, con rilevanza sotto il profilo delle distanze.

Esclusa la riconducibilità all’art. 90, il Collegio conferma l’applicazione dell’art. 88 e l’unitarietà del manufatto: il divieto di legalizzazione parziale è affermato con richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Quanto alla variante in corso d’opera, l’allegato E, punto E5), consente la presentazione tardiva solo per modifiche non essenziali ai sensi dell’art. 84, nella specie insussistenti. L’ordine di demolizione descrive analiticamente le opere e l’area da trasferire, sicché il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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