Piano di massima necessario per terre civiche in assenza di elementi univoci (TAR Abruzzo n. 241 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione e l’alienazione delle terre di demanio civico presuppongono la preventiva assegnazione delle stesse a una delle categorie di cui all’art. 11 legge n. 1766/1927, da effettuarsi, di regola, a seguito della redazione di un piano di massima. La deroga che consente alla Regione di procedere all’assegnazione senza piano di massima opera solo quando risultino elementi univoci di assegnabilità, i quali devono essere esplicitati nel provvedimento. In difetto di tali elementi, l’amministrazione è tenuta a compilare il piano di massima, pena la violazione degli artt. 6 e 7 L.R. Abruzzo n. 25/1988 e il difetto di motivazione. L’eccezione di irricevibilità del ricorso è infondata quando l’amministrazione non provi la piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato. È inammissibile per difetto di giurisdizione la censura con cui si contesti la natura demaniale del terreno, ove i ricorrenti abbiano proposto domanda di sdemanializzazione.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano la deliberazione del Consiglio Comunale di Cagnano Amiterno n. 24 del 29.07.2017 e la conseguente determinazione regionale n. DPD/446 del 24.10.2017, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Agivano, altresì, per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulle istanze del 09.12.2016, volte a ottenere la legittimazione del possesso su alcuni fondi, tra cui la particella oggetto di causa.

Il Comune aveva assegnato il terreno alla categoria a) dell’art. 11 legge n. 1766/1927, in assenza di piano di massima. La Regione Abruzzo e il Comune resistevano, eccependo il difetto di giurisdizione e l’irricevibilità. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 78/2018.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta in via prioritaria le eccezioni di rito, secondo l’ordine logico che impone lo scrutinio del difetto di giurisdizione prima dell’irricevibilità. L’eccezione di giurisdizione è respinta: il petitum non contesta la natura dei terreni, e le istanze di legittimazione del possesso dimostrano che i ricorrenti riconoscono la natura di demanio civico dell’area.

Quanto alla tardività, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui, in difetto di formale comunicazione, il termine decorre dalla piena percezione dei contenuti essenziali dell’atto: autorità emanante, dispositivo ed effetto lesivo (C.G.A. n. 1194 del 2007; Cons. Stato n. 2542 del 2007). L’onere di provare la piena conoscenza grava su chi eccepisce la tardività, senza che bastino presunzioni o mere ipotesi (Cons. Stato n. 8219 del 2003; TAR Veneto n. 5134 del 2003). Nel caso di specie manca la prova della conoscenza, e l’eccezione è respinta.

Nel merito, il ricorso è fondato. La legge n. 1766/1927 distingue i terreni in categoria a), utilizzabili come bosco o pascolo, e categoria b), destinati a coltura agraria. Solo per la seconda sono previste quotizzazione, legittimazione e affrancazione; per la prima è ammesso il mutamento di destinazione o l’alienazione. L’art. 7 L.R. n. 25/1988 impone, preliminarmente a qualsiasi autorizzazione, l’assegnazione a categoria mediante piano di massima, salvo che da elementi univoci risulti l’assegnabilità.

Il Comune ha assegnato la particella alla categoria a) senza indicare elementi univoci. La constatazione che si tratti di area di sedime di un vecchio fabbricato costituisce integrazione postuma della motivazione e non è dirimente, poiché la difficoltà di ascrivere il terreno alla categoria a) non è minore di quella di ricondurlo alla b). In assenza di elementi realmente univoci, era necessario il piano di massima: sussistono la violazione degli artt. 6 e 7 L.R. n. 25/1988 e il difetto di motivazione.

Priva di pregio è invece la censura sulla carenza di verifica demaniale: i ricorrenti hanno proposto domanda di sdemanializzazione, e una contestazione della natura demaniale sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione. Il ricorso è accolto, con annullamento dei provvedimenti e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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