Porto d’armi, legami di parentela con pregiudicati e giudizio di inaffidabilità (TAR Calabria n. 1834 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mero vincolo di parentela con soggetti pregiudicati non è, di regola, sufficiente a fondare il diniego di rilascio o di rinnovo della licenza di porto d’armi. Tuttavia, il giudizio di inaffidabilità espresso dall’autorità di pubblica sicurezza non è irragionevole quando si fondi su una valutazione complessiva che consideri la particolare gravità dei reati ascritti al congiunto e la notoria struttura clanica del contesto criminale di riferimento. Chi richiede il titolo di polizia deve offrire pieno affidamento sulla propria buona condotta e sull’improbabilità di abuso dell’arma; ogni elemento di pericolo, anche riconducibile a fattori esterni alla persona del richiedente ma a lui legati da vincoli di parentela o convivenza, può giustificare il diniego. La legittimità del provvedimento di diniego esclude il danno ingiusto e travolge la connessa domanda risarcitoria.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Cosenza ha respinto la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni. Il diniego si fonda sull’accertamento del rapporto di parentela del ricorrente con un soggetto ritenuto esponente di spicco di una cosca di ‘ndrangheta, a sua volta coniugato con la figlia di altro elemento di riferimento della medesima cosca, detenuto per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, per difetto di motivazione sulle osservazioni partecipative, e la violazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 del R.D. n. 773/1931, sostenendo che il solo vincolo di parentela, in assenza di convivenza con il familiare pregiudicato, non possa giustificare il diniego. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile. La Sezione ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo l’impossibilità di dedicarsi all’attività venatoria non configurabile come pregiudizio grave e irreparabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio secondo cui il mero vincolo di parentela è di per sé insufficiente a supportare il diniego del titolo di polizia in materia di armi. La regola, tuttavia, non è assoluta: il giudizio di inaffidabilità va verificato sul piano della ragionevolezza e della motivazione, alla luce delle circostanze concrete.

Nel caso esaminato, la Questura ha valorizzato la particolare gravità dei delitti per cui il congiunto del ricorrente è stato condannato in sede di appello, nonché la notoria struttura clanica delle cosche di ‘ndrangheta. Tali elementi, valutati complessivamente, sostengono sotto il profilo motivazionale il provvedimento impugnato e rendono il giudizio amministrativo non irragionevole.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui chi chiede il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d’armi deve dare pieno affidamento sulla propria buona condotta e sull’improbabilità di abuso dell’arma. Qualunque elemento di pericolo, anche determinato da fattori non strettamente relativi alla persona del destinatario ma a lui riconducibili, come la vicinanza a pregiudicati legati da vincoli di parentela o convivenza, giustifica il divieto di porto d’armi. Sono richiamate, tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, n. 2406 del 2016, TAR Napoli, Sez. V, n. 3001 del 2019 e TAR Reggio Calabria n. 335 del 2023.

Quanto al dedotto difetto di motivazione sulle osservazioni partecipative, la doglianza è infondata: i fatti allegati dal ricorrente non avrebbero determinato un esito diverso del procedimento. La legittimità del diniego comporta l’infondatezza della domanda risarcitoria, per insussistenza del danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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