Informativa antimafia su condanne non definitive e contiguità mafiosa (TAR Puglia n. 1292 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia costituisce misura di cautela avanzata, fondata su un giudizio di pericolosità che delinea una fattispecie di mero pericolo, ove il Prefetto valuti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo il criterio del “più probabile che non”. Il quadro indiziario deve essere grave, preciso e concordante e va apprezzato in maniera sintetica e globale, non atomistica. La misura può fondarsi su condanne non definitive per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali e su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva emerga un giudizio di attualità e concretezza del pericolo. La valutazione prefettizia mantiene autonomia rispetto all’esito del giudizio penale, anche assolutorio, e non richiede la formazione di un convincimento oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta agricola individuale operante nella produzione di olio di oliva, ha impugnato l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Lecce ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, con cui si è ritenuta la sussistenza di un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa. Il provvedimento richiamava note dell’Arma dei Carabinieri e gli esiti di una riunione del Gruppo Interforze.

La richiesta di informazione era stata formulata da AG.E.A. in relazione ai rapporti dell’impresa con l’amministrazione. Il ricorrente ha dedotto l’erroneità dei presupposti, il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione e il travisamento del fatto, evidenziando di essere solo indagato in un procedimento penale e che una precedente condanna concerneva una fattispecie di lieve entità. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza della Sezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma in sede di merito i rilievi dell’ordinanza cautelare, ribadendo che l’informativa antimafia si basa istituzionalmente sulla ritenuta sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Si tratta di una nozione che delinea una fattispecie di mero pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzata a prevenire un evento anche solo potenziale, purché probabile e desumibile da elementi di fatto sintomatici e non immaginari.

Sul primo motivo, il Tribunale chiarisce che il diritto amministrativo della prevenzione non reprime condotte illecite sanzionando fatti penalmente rilevanti, ma mira a scongiurare l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale. La fattispecie normativa a struttura aperta consente all’Autorità di apprezzare elementi sintomatici dai quali evincere l’influenza, anche indiretta, delle organizzazioni mafiose sull’impresa, nella duplice veste della contiguità soggiacente e della contiguità compiacente. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 758 del 2019, si sottolinea che il diritto della prevenzione deve affidarsi a clausole generali e alla valutazione di situazioni concrete non definibili a priori.

Quanto alla risalenza nel tempo dei reati, la Corte richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 3370 del 2024 e Cons. Stato, Sez. III, n. 515 del 2019: il mero decorso del tempo non implica perdita del requisito dell’attualità del pericolo, occorrendo piuttosto fatti nuovi positivi e il loro consolidamento. Il Collegio condivide inoltre l’orientamento secondo cui, in materia di traffico illecito di rifiuti, è sufficiente essere ragionevolmente persuasi della ricorrenza di indici di contiguità, connivenza o condivisione di intenti criminali (Cons. Stato, Sez. III, n. 4168 del 2020).

Sul secondo motivo, si richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 8738 del 2023: la valutazione prefettizia mantiene autonomia rispetto all’eventuale assoluzione in sede penale, potendo gli elementi posti a base dell’informativa essere già stati oggetto di giudizio con esito di proscioglimento. Nel caso concreto il ricorrente era stato più volte condannato a pene detentive, sottoposto a procedimenti per reati strumentali alle organizzazioni criminali e destinatario di custodia cautelare in carcere, con accertata contiguità con esponenti della Sacra Corona Unita.

Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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