Terzo classificato può impugnare la gara con interesse strumentale alla riedizione (TAR Campania n. 1667 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il concorrente classificatosi terzo è titolare di un interesse strumentale all’annullamento dell’intera procedura, purché la riedizione della gara sia reale e gli assicuri concrete chances di successo, senza che debba dimostrare l’utile risultato conseguibile in virtù di un criterio legittimo. La sostituzione del deposito cartaceo dei listini prezzi con il rinvio a una piattaforma digitale non integra omissione documentale sanzionabile con l’esclusione, quando la lex specialis è applicata in modo uniforme a tutti i concorrenti e la stazione appaltante posticipa alla fase esecutiva la verifica dell’applicazione dello sconto. La clausola del disciplinare che esclude manodopera e revisione dal calcolo del minor prezzo non viola l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, ove fissi il quantum del costo della manodopera entro parametri minimi e massimi e ne rimandi il controllo di anomalia alla relativa disciplina.

Il Fatto

L’ASL Napoli 2 Nord indice una gara per il servizio di riparazione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione, con fornitura di ricambi e pneumatici, per un importo biennale di euro 200.000,00 e criterio del minor prezzo. Pervenute tre offerte, la procedura è aggiudicata alla prima graduata; la ricorrente si colloca al terzo posto.

Dopo aver chiesto in autotutela l’annullamento dell’aggiudicazione e aver esercitato l’accesso agli atti, la società terza classificata impugna la delibera di aggiudicazione e gli atti di gara, lamentando l’omessa esclusione delle prime due classificate per difetto dei listini prezzi, l’illegittimità della clausola sul calcolo del prezzo e l’abnormità dei ribassi. Chiede l’aggiudicazione o, in subordine, il risarcimento per equivalente. L’amministrazione e l’aggiudicataria eccepiscono la carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità. La ricorrente non vanta alcun interesse al bene della vita finale, non potendo ambire all’aggiudicazione, ma è titolare di un interesse strumentale alla riedizione della gara: i motivi investono atti che si pongono a monte dell’intera procedura e ne minano le fondamenta regolatorie. Il diritto dell’Unione, ricorda il giudice, assicura tutela all’interesse del partecipante alla ripetizione di una gara svoltasi illegittimamente, purché la prospettiva di riedizione sia reale e offra chances di successo. Sul punto richiama Cons. Stato, III, 9 marzo 2020, n. 1710.

Nel merito il ricorso è infondato. Sul primo motivo il Tribunale rileva che nessuno dei tre operatori ha depositato i listini in forma cartacea: tutti hanno rinviato a piattaforme digitali. Anche la ricorrente ha allegato i listini solo per le lettere b) e c) del punto 4.2 n. 3 del disciplinare, rinviando per la lettera a) a un link. Non si tratta dunque di omissione documentale, ma di sostituzione del deposito cartaceo con un rinvio digitale, metodo già adottato nella precedente gara, aggiudicata alla stessa ricorrente. L’amministrazione ha ammesso tutti al prosieguo secondo un principio sostanziale di efficienza, e l’aggiudicataria si è impegnata ad allegare la stampa dei prezzi a ogni preventivo, consegnando una pen-drive con codici e prezzi.

Sul secondo motivo, in disparte la sua tardività, la censura è priva di fondamento. L’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 scorpora i costi della manodopera dall’importo assoggettato al ribasso. La clausola del disciplinare fissa il prezzo della revisione in euro 54,95 e il costo della manodopera tra euro 20,80 ed euro 24,02, a pena di irricevibilità: contiene dunque una predeterminazione del quantum e rimette alla disciplina sull’anomalia la valutazione dell’offerta. Il Collegio esclude vizi nell’esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

Quanto all’asserito eccesso di ribasso, le percentuali praticate derivano dalla qualifica di partner ufficiali delle case produttrici, che consente sconti maggiori, come riconosciuto dalla stessa ricorrente. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 6.000,00, da distrarre in favore del procuratore antistatario dell’aggiudicataria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *