Terzo condono, abusi maggiori in area vincolata e parere paesaggistico irrilevante (Cons. Stato n. 3428 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime del terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, la sanatoria degli abusi maggiori realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico è esclusa ex lege, essendo ammesse soltanto le opere di minore rilevanza riconducibili ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al medesimo decreto. Ne consegue che il diniego dell’amministrazione assume natura vincolata e che l’acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo è inutiliter data, non potendo un eventuale esito favorevole superare la preclusione legale alla condonabilità. La maggiore restrittività della disciplina regionale che, in funzione di tutela dei valori paesaggistici e ambientali, limiti ulteriormente l’ambito della sanatoria è compatibile con il riparto costituzionale delle competenze. Il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 20 del 1999 in tema di vincolo sopravvenuto attiene al diverso contesto del primo condono e non è pertinente al regime speciale del terzo condono.

Il Fatto

L’appellante impugna la sentenza con cui il TAR Lazio ha respinto il ricorso avverso la determinazione dirigenziale di Roma Capitale recante il rigetto dell’istanza di condono edilizio presentata dal suo dante causa. L’istanza, proposta ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, riguardava una sopraelevazione con destinazione residenziale di un immobile preesistente, finalizzata alla creazione di due unità immobiliari, con nuova volumetria pari a circa mc 200 e asseritamente eseguita negli anni 1951-1952.

Nel corso del procedimento Roma Capitale ha comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, evidenziando l’inclusione dell’immobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Le osservazioni dell’interessato non sono state ritenute idonee a superare le ragioni ostative. Il primo giudice ha qualificato l’intervento come abuso maggiore e ha escluso la rilevanza dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, respingendo anche la questione di legittimità costituzionale. L’appellante contesta tale impostazione, sostenendo che, in presenza di un vincolo sopravvenuto, l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione “ora per allora” della compatibilità paesaggistica.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione dell’intervento: la sopraelevazione comporta nuova superficie e nuova volumetria e va ricondotta alla categoria degli abusi non minori. Trova quindi applicazione la disciplina più restrittiva dettata, per gli immobili in area vincolata, dal d.l. n. 269 del 2003 e dalla legge regionale Lazio n. 12 del 2004, come già affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2518 del 2015 e Sez. IV, n. 3174 del 2010.

La tesi dell’anteriorità dell’opera rispetto al vincolo non supera il vaglio probatorio. Il Collegio rileva che dalla documentazione in atti non può desumersi la coincidenza tra la sopraelevazione assentita con provvedimento sindacale del 7 novembre 1951 e quella oggetto della domanda di condono del 2004. L’onere della prova della premessa storica gravava sull’interessato, che non lo ha assolto: la prospettazione difensiva non è suffragata da elementi certi. Il richiamo è a Cons. Stato, Sez. VI, n. 7583 del 2021 e n. 3050 del 2024.

Quanto alla mancata acquisizione del parere paesaggistico, il Collegio ribadisce che, per gli abusi maggiori in area vincolata, la disciplina del terzo condono esclude in radice l’ammissibilità della sanatoria straordinaria. Il diniego ha dunque natura vincolata e il parere sarebbe stato inutiliter dato rispetto alla preclusione legale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2518 del 2015; Sez. IV, n. 3174 del 2010).

Non convince neppure la censura sull’automaticità del diniego: il procedimento ha visto la comunicazione del preavviso, la presentazione delle osservazioni e la loro valutazione, prima dell’adozione del provvedimento definitivo. Quanto ai precedenti invocati, l’Adunanza plenaria n. 20 del 1999 attiene al primo condono e a un contesto normativo diverso, mentre la sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2022 non consente di desumere che un parere favorevole superi una preclusione legale espressamente posta. Il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero della cultura, infine, riguarda l’accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, istituto distinto dal condono straordinario per presupposti, ratio e disciplina. L’appello è pertanto infondato e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *