Terzo condono: in area vincolata sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1661 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale di interpretazione autentica, il terzo condono edilizio recepisce integralmente i limiti dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, anche relativo, sono pertanto sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, che non comportino nuovi volumi o superfici. Il diniego opposto dalla Soprintendenza è atto vincolato e non richiede preavviso di rigetto né specifica comparazione dell’interesse pubblico. L’ordine di riduzione in pristino è invece illegittimo, spettando al Comune la definizione del procedimento di condono e l’adozione dei provvedimenti repressivi.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in Lipari, aveva presentato istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003 per l’ampliamento dell’edificio mediante un vano con servizio e disimpegno e la costruzione di un terrazzo in stile eoliano. Le opere erano state ultimate prima dell’1 gennaio 2001. Dopo la richiesta di avviso paesaggistico, la Soprintendenza aveva opposto diniego, richiamando la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, e aveva ordinato la riduzione in pristino. Il ricorso gerarchico era rimasto senza risposta.

Il ricorrente ha impugnato il diniego, la circolare e il rigetto implicito, deducendo vizi di comunicazione, difetto di motivazione e di istruttoria, applicazione retroattiva del vincolo, formazione del silenzio-assenso, disparità di trattamento e incompetenza della Soprintendenza a ordinare la demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo e la Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021. Il rinvio dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 investe l’intera disciplina statale, compreso il limite di cui al comma 27, lettera d). La norma regionale è stata ritenuta lesiva della riserva allo Stato in materia di tutela dell’ambiente.

Ne deriva che, in presenza di vincoli relativi, la sanatoria resta ammessa solo per le opere di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1. La Corte esclude la sanabilità degli interventi che creino nuovi volumi o superfici, richiamando Cons. Stato n. 3289/2015 e Cons. Stato n. 4123/2023, secondo cui il divieto di incremento volumetrico opera anche per i volumi tecnici e interrati.

Nel caso concreto, la domanda di condono stessa attesta la realizzazione di un ampliamento con nuove superfici paesaggisticamente intese. Il diniego è atto vincolato: non richiede comparazione degli interessi né tutela dell’affidamento, e la motivazione per relationem alla circolare è sufficiente ex art. 3, terzo comma, legge n. 241/1990. Superflui il preavviso di diniego e la comunicazione di avvio, dato il carattere vincolato dell’atto. La disparità di trattamento non è configurabile rispetto a provvedimenti vincolati.

Il Collegio affronta poi il profilo dell’ordine di riduzione in pristino. La giurisprudenza (Cons. Stato n. 2194/2023) assegna al Comune la conclusione del procedimento di condono e l’adozione dei provvedimenti repressivi; le autorità preposte al vincolo esprimono solo un parere, pur vincolante. Nessuna norma attribuisce alla Soprintendenza il potere di ingiungere il ripristino, salvo l’ipotesi del comma 4-bis dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

Il ricorso è pertanto rigettato, con annullamento del provvedimento limitatamente alla parte in cui dispone la rimessione in pristino dei luoghi. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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