Terzo condono in area vincolata e competenza alla riduzione in pristino (TAR Sicilia n. 1660 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici istituiti prima della loro esecuzione, anche quando il vincolo comporti inedificabilità relativa e non assoluta. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale Sicilia n. 19/2021 ha reso inapplicabile in ambito regionale la tesi della condonabilità in presenza di vincoli relativi. Nelle aree vincolate restano perciò sanabili i soli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Il procedimento di condono si conclude con la decisione formale del Comune; la Soprintendenza esprime un parere vincolante ma non può adottare l’ordine di riduzione in pristino, che resta di competenza comunale.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato e del terreno circostante in località Quattrocchi nel Comune di Lipari, presenta due domande di condono ai sensi della legge n. 326/2003 per alcune opere: la chiusura di una veranda con infissi e vetrate, una vasca idromassaggio al piano seminterrato, un locale dispensa e un ripostiglio per la legna.
La Soprintendenza oppone il proprio diniego con nota del 15 maggio 2023 e ordina la riduzione in pristino. La ricorrente impugna tale atto, la circolare assessoriale applicata e il rigetto implicito del ricorso gerarchico; con motivi aggiunti impugna anche il provvedimento con cui il Comune di Lipari respinge le domande di condono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269/2003, che ammette a sanatoria le tipologie da 1 a 3 sull’intero territorio e le tipologie 4, 5 e 6 negli immobili soggetti ai vincoli dell’art. 32 della legge n. 47/1985. Il successivo comma 27, lettera d), conferma l’esclusione dalla sanatoria per le opere realizzate su immobili vincolati prima della loro esecuzione, in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. La disciplina regionale, nel consentire la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, ledeva la riserva allo Stato in materia di tutela dell’ambiente. Ne deriva l’inammissibilità delle domande di condono per abusi commessi in zona vincolata, anche a vincolo relativo.
Il Collegio conforta tale lettura con la giurisprudenza amministrativa, richiamando in particolare il C.G.A.R.S. n. 836/2023 e il C.G.A.R.S. n. 288/2023, oltre a plurime pronunce della Sezione. Le condizioni di sanabilità devono ricorrere congiuntamente: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità urbanistica, appartenenza alle tipologie 4, 5 e 6 e parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso concreto la chiusura della veranda, il locale dispensa e il ripostiglio determinano nuovi volumi e superfici rilevanti sotto il profilo paesaggistico, sicché l’illecito non rientra nella tipologia 6.
Il Tribunale respinge le censure procedurali: la comunicazione al tecnico incaricato non incide sulla piena conoscenza degli atti; la natura vincolata dei provvedimenti rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di diniego; la motivazione per relationem alla circolare e alla decisione della Soprintendenza è adeguata. Quanto all’art. 29 della legge regionale n. 7/2019, il Collegio esclude il silenzio-assenso, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 160/2021 sull’interconnessione tra paesaggio e ambiente.
Il ricorso è quindi infondato quanto al diniego di condono, ma accolto in relazione all’ordine di riduzione in pristino contenuto nella nota della Soprintendenza. Il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, al quale spettano i poteri repressivi; l’autorità preposta al vincolo esprime un avviso vincolante ma non può definire il procedimento né ingiungere il ripristino. L’atto è annullato in tale sola parte, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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