Revoca del nulla osta al lavoro e garanzie partecipative del lavoratore straniero (TAR Campania n. 1967 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di rilascio e revoca dei titoli di soggiorno per lavoro subordinato il lavoratore straniero è titolare di una posizione giuridica autonoma e qualificata, distinta da quella del datore di lavoro, e assume la qualità di cointeressato al procedimento. L’Amministrazione è pertanto tenuta a notificargli la comunicazione di avvio del procedimento anche presso il domicilio eletto presso il difensore, non essendo sufficiente l’invio al recapito indicato dal datore nell’istanza originaria. La relativa omissione non è vizio meramente formale e preclude l’operatività dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, espressamente esclusa in caso di violazione dell’art. 10-bis. Il principio sotteso all’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 si applica per identità di ratio anche quando il rapporto non si instauri per causa non imputabile al lavoratore, già entrato in Italia con valido nulla osta, con conseguente diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il Fatto
Un datore di lavoro aveva presentato istanza di nulla osta all’assunzione di un lavoratore straniero nell’ambito della programmazione dei flussi migratori. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva rilasciato il nulla osta ai sensi dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022, posticipando le verifiche sui requisiti alla fase successiva. Poco dopo l’impresa cessava l’attività, mentre il lavoratore, munito di visto, faceva ingresso in Italia e si attivava tramite un difensore per la stipula del contratto di soggiorno.
La Prefettura avviava il procedimento di revoca, contestando la carenza documentale e la mancata presentazione delle parti alla convocazione, e infine revocava il nulla osta, ritenendo l’ingresso strumentale. Il lavoratore impugna il provvedimento deducendo la violazione delle garanzie partecipative e l’illegittimità sostanziale della revoca.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato e assorbente. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, nei procedimenti relativi ai titoli di soggiorno per lavoro, il lavoratore straniero è portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, autonomo rispetto a quello del datore. Egli è dunque cointeressato, con la conseguenza che la comunicazione di avvio del procedimento va notificata anche a lui.
Nel caso concreto il lavoratore si era attivato tramite un legale, eleggendo presso di lui il domicilio. L’invio della comunicazione al solo indirizzo PEC indicato dal datore nell’istanza originaria non garantisce l’effettiva conoscenza dell’atto una volta che l’interessato abbia manifestato la volontà di essere assistito da un procuratore. La Corte ribadisce che la revoca del nulla osta costituisce attività di autotutela, con esito non rigidamente vincolato, da cui deriva l’obbligo di un previo confronto con il destinatario, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1977 del 2025, n. 9131 del 2024 e TAR Lombardia n. 1029 del 2025.
L’omissione non è irregolarità formale: ha impedito al ricorrente di prospettare una soluzione alternativa alla revoca, segnatamente il rilascio del permesso per attesa occupazione. L’esito avrebbe potuto essere diverso, sicché non opera l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, che peraltro esclude espressamente la propria applicazione in caso di violazione dell’art. 10-bis.
Anche il secondo motivo è accolto. Il provvedimento muove dal presupposto erroneo che la carenza documentale e la mancata instaurazione del rapporto, imputabili al datore, conducano automaticamente alla revoca. Il principio dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 va applicato per identità di ratio anche quando il rapporto non si instauri per causa non imputabile al lavoratore, dopo un ingresso regolare: la Circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20 agosto 2007 ammette in tal caso il permesso per attesa occupazione. La cessazione dell’impresa integra una causa di forza maggiore, che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare come presupposto di tutela e non solo come ostacolo.
La tesi dell’automatismo è smentita da un indirizzo consolidato che estende il regime dell’art. 22, comma 11, al lavoratore in possesso del nulla osta che non abbia potuto stipulare il contratto per causa a lui non imputabile (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1100 e n. 1060 del 2021). Il provvedimento è quindi viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo l’Amministrazione ponderato la buona fede del lavoratore né l’ipotesi di ingresso strumentale, rimasta mera congettura. Il ricorso è accolto con annullamento della revoca e rinvio all’Amministrazione per il riesame.
Nota della Redazione
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