Silenzio inammissibile se il diniego è espresso e non impugnato (TAR Marche n. 443 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste il silenzio azionabile ex art. 117 c.p.a. quando l’amministrazione, riscontrando la diffida del richiedente, abbia espresso con proprie note la definitiva volontà di non rilasciare il titolo edilizio fino al compimento di un adempimento ritenuto essenziale. Tali note, per il loro contenuto inequivoco, hanno valenza provvedimentale e integrano un diniego espresso, non un comportamento inerte. Il ricorrente che intenda contestarne l’illegittimità deve proporre ricorso ordinario di annullamento, eventualmente unitamente agli atti presupposti, e non il rito avverso il silenzio finalizzato all’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il giudice amministrativo, accertata la natura provvedimentale della risposta, respinge nel merito la domanda di accertamento del silenzio, restando assorbita ogni questione di rito.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato ex rurale nel Comune di Sirolo assoggettato a vincolo paesaggistico e archeologico con D.M. 8 febbraio 2006, presentava in data 31 maggio 2023 istanza di permesso di costruire per lavori di ristrutturazione e ampliamento del solo edificio, non dell’area di sedime. La Soprintendenza rendeva parere favorevole con prescrizioni, subordinando le opere interferenti con la tutela archeologica alla presentazione di specifica istanza ex art. 21 del d.lgs. n. 42/2004.
La ricorrente, ritenuta non necessaria tale istanza, diffidava il Comune al rilascio del titolo. L’Ente, con note del 5 dicembre 2023 e dell’8 gennaio 2024, chiedeva l’integrazione dei calcoli e ribadiva la necessità di conoscere l’esito dell’istanza alla Soprintendenza, qualificata come elemento fondamentale per il rilascio. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e dell’obbligo di provvedere, chiedendo il rilascio del titolo e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, relativa alla notifica del ricorso all’Ufficio tecnico anziché al sindaco quale legale rappresentante, poiché il gravame è infondato nel merito. Analoga scelta è compiuta sull’eccezione di tardività del deposito documentale della Soprintendenza: la decisione non si basa su tale documentazione, risultando il ricorso sufficientemente istruito.
Nel merito, il Tribunale esclude l’inerzia dell’amministrazione comunale. Ricevuta la diffida del 4 dicembre 2023, l’Ufficio ha rappresentato con due note successive la propria definitiva volontà di non rilasciare il titolo edilizio prima della presentazione dell’istanza ex art. 21 del d.lgs. n. 42/2004. Gli esiti di tale istanza sono stati qualificati dal Comune come elemento fondamentale ai fini del rilascio del titolo.
Il contenuto delle note è giudicato inequivoco e corrispondente a una precisa decisione di diniego del permesso di costruire, per le motivazioni ivi esposte. Non è pertanto condivisibile la tesi della ricorrente, che aveva attribuito alle note valore puramente interlocutorio. Il Collegio afferma così, da un lato, che il Comune ha riscontrato la diffida e che non sussiste alcun comportamento inerte; dall’altro, che le risposte, essendone innegabile la valenza provvedimentale, avrebbero dovuto essere impugnate con ricorso ordinario, eventualmente insieme alle note della Soprintendenza contenenti le prescrizioni contestate.
La ricorrente ha invece introdotto in questa sede i profili di illegittimità di tali atti per stimolare una pronuncia sulla pretesa sostanziale, percorso non compatibile con il rito avverso il silenzio. Il ricorso è pertanto respinto nel merito. Le spese processuali sono compensate, avuto riguardo alle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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