Terzo condono, in area vincolata sanabili solo gli abusi minori (Cons. Stato n. 5240 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico il terzo condono edilizio è circoscritto alle sole tipologie di abuso di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Le opere che comportano la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria restano insanabili anche quando il vincolo sia di inedificabilità relativa e l’intervento risulti conforme agli strumenti urbanistici. Il limite di 750 mc di cui all’art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003 si riferisce all’intera costruzione indicata nella domanda e non consente il frazionamento dell’abuso. Le condizioni ostative del comma 27, lett. d) operano in via alternativa e non cumulativa, essendo sufficiente una sola di esse. Il parere favorevole di compatibilità paesaggistica ex art. 1, comma 37, legge n. 308/2004 esaurisce i suoi effetti sul piano penale e non incide sulla legittimità del diniego di condono edilizio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato nel 2004 istanza di condono per una serie di opere abusive realizzate in un Comune, consistenti nell’innalzamento del sottotetto, nella predisposizione di impianti per uso residenziale e in aumenti di superficie e volume. Le opere insistevano su area sottoposta a vincolo paesaggistico statale. Con separata istanza la società aveva chiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi della legge n. 308/2004, ottenendo parere favorevole della soprintendenza e conclusione positiva dell’istruttoria comunale, subordinata al pagamento delle sanzioni, che non venivano versate.
Il Comune respinse l’istanza di condono, rilevando la realizzazione di nuovi volumi e superfici in area vincolata, il superamento del limite di cubatura e l’irrilevanza della sanatoria paesaggistica. Il TAR Abruzzo respinse il ricorso, valorizzando la natura plurimotivata del diniego e la preclusione legale alla sanabilità delle tipologie diverse dagli abusi minori. La società ha proposto appello, chiedendo anche un rinvio della trattazione per una soluzione transattiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio congiunta, non ravvisando le circostanze straordinarie richieste dall’art. 73, comma 1 bis, c.p.a. Le mere trattative per una soluzione stragiudiziale non integrano la fattispecie, e la risalente durata della controversia impone alle parti l’obbligo di cooperare per la ragionevole durata del processo ex art. 2, comma 2, c.p.a. Irrilevanti, sul piano decisorio, le trattative legate al c.d. decreto “salva casa”.
Sul primo motivo il Consiglio ha precisato che il limite di 750 mc si applica all’intera costruzione indicata nella domanda di condono e non consente di distinguere tra volumetria realizzata e volumetria autorizzata. Il rispetto del limite costituisce presupposto di ammissibilità che deve essere attestato dall’istante, e il frazionamento di un unico abuso contrasta con la disposizione (richiamata Cons. Stato sez. VI n. 396/2025).
Sul secondo motivo la Corte ha ribadito l’orientamento consolidato: in area vincolata il condono è limitato agli abusi minori di cui ai nn. 4, 5 e 6, mentre le opere di cui ai nn. 1, 2 e 3 restano insanabili anche se il vincolo è relativo e l’intervento conforme agli strumenti urbanistici (richiamate Cons. Stato sez. VI n. 746/2025, n. 8103/2024, n. 11069/2023; sez. II n. 2671/2025; sez. IV n. 2419/2025). La limitazione riflette una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole, e il richiamo alla Corte cost. n. 196/2004 giova in senso contrario all’appellante.
Sul terzo motivo è stato affermato che le condizioni ostative dell’art. 32, comma 27, lett. d) operano in via alternativa: una sola è sufficiente per la non sanabilità (richiamate Cons. Stato sez. VII n. 10117/2024 e sez. VI n. 11069/2023). Nel caso concreto gli abusi rientravano nella tipologia 1, erano stati ultimati dopo l’imposizione del vincolo statale e avevano prodotto incremento di superficie e volume.
Sul quarto motivo il Collegio ha escluso che il parere di compatibilità paesaggistica ex legge n. 308/2004 esplichi effetti sul condono edilizio: la sanatoria ambientale estingue il reato ma non l’illecito amministrativo (richiamate Cons. Stato sez. VI n. 8103/2024 e n. 2559/2024). L’appello è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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