Atto generale dell’Agenzia su prelievo scommesse e annullamento erga omnes (Cons. Stato n. 5241 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina, in via generale e astratta, le modalità di calcolo e di applicazione del prelievo sulla raccolta delle scommesse costituisce atto amministrativo generale, rivolto indistintamente a tutti gli operatori del settore, e ha contenuto inscindibile. Il suo annullamento in via giurisdizionale spiega perciò efficacia erga omnes e travolge l’atto nei confronti di tutti i destinatari, anche di coloro che non hanno proposto impugnazione. Ne consegue che l’impugnazione successivamente proposta da altri operatori contro il medesimo atto generale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre resta integro l’interesse all’annullamento dei provvedimenti applicativi individuali, adottati in base al criterio illegittimo.

Il Fatto

Le società ricorrenti, concessionarie del gioco pubblico, hanno impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione direttoriale con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto l’integrazione degli arretrati del prelievo dello 0,5% sulla raccolta da scommesse, introdotto dall’art. 217, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020, per il periodo dal 20 maggio 2020 al 31 dicembre 2021. Con lo stesso ricorso hanno impugnato gli atti applicativi che quantificavano l’importo dovuto da ciascuna società.

Il TAR ha respinto il ricorso. Le società hanno proposto appello. Nelle more, una di esse ha rappresentato che il Consiglio di Stato, con una precedente pronuncia, aveva annullato la stessa determinazione generale e che l’Agenzia aveva restituito gli importi versati, dichiarando di non avere più interesse e rinunciando all’appello. Le altre società hanno invece insistito per l’accoglimento, non avendo ancora ottenuto la restituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la rinuncia all’appello depositata da una delle società. Poiché le Amministrazioni non l’hanno formalmente accettata, la rinuncia non produce l’effetto estintivo del processo, ma vale come indice del venir meno dell’interesse: l’appello è pertanto dichiarato improcedibile nei confronti di quella società.

La stessa declaratoria opera anche per le altre appellanti, ma limitatamente all’impugnazione della determinazione generale. Il Collegio ne ricostruisce la natura: con quell’atto l’Agenzia ha stabilito in via generale le modalità di calcolo e di applicazione del prelievo, rivolgendosi indistintamente a tutti gli operatori del settore. Si tratta dunque di un atto di natura generale, dal contenuto inscindibile.

Da ciò deriva la conseguenza centrale: l’annullamento in toto già disposto su quella determinazione con il richiamato precedente del Consiglio di Stato esplica efficacia erga omnes, e quindi anche nei confronti delle odierne appellanti, che non avevano proposto autonoma impugnazione contro di essa. Per questa parte l’interesse alla decisione è quindi venuto meno.

Residua invece l’interesse all’annullamento delle ulteriori determinazioni con cui l’Agenzia ha quantificato il contributo dovuto da ciascuna società, applicando il criterio contenuto nella determinazione generale, erroneamente interpretato e calcolato. In parte qua il ricorso di primo grado va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti applicativi del 6 febbraio 2023.

Il dispositivo riforma in tal senso la sentenza appellata: dichiara l’improcedibilità del ricorso di primo grado limitatamente all’atto generale e accoglie nel resto l’impugnazione degli atti applicativi. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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