Terzo condono, in area vincolata sanabili solo gli abusi minori (Cons. Stato n. 5242 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico il terzo condono edilizio è circoscritto alle sole tipologie di abuso minore di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Le opere che comportano la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria restano insanabili, anche quando il vincolo di inedificabilità sia relativo e l’intervento risulti conforme agli strumenti urbanistici. Il limite di 750 mc si riferisce all’intero manufatto oggetto di condono e non consente frazionamenti diretti a ricondurre l’abuso entro la soglia. Le condizioni ostative del comma 27 dell’art. 32 operano in via alternativa e non cumulativa. Il parere di compatibilità paesaggistica ex legge n. 308/2004 esaurisce i suoi effetti sul piano penale e non legittima la sanatoria edilizia.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio opposto dal Comune in relazione a un complesso di opere abusive consistenti nell’innalzamento del sottotetto, nella predisposizione di impianti per uso residenziale di locali di sgombero e in aumenti di superficie utile e di volume, realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso, rilevando la natura plurimotivata del provvedimento e l’insanabilità degli interventi in area vincolata. La società ha proposto appello, contestando sia il superamento del limite di cubatura sia l’esclusione delle tipologie di abuso diverse da quelle minori. Le parti hanno chiesto un rinvio per una possibile soluzione transattiva, anche in vista della disciplina del cd. “salva casa”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio. L’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. consente il differimento solo in presenza di circostanze eccezionali, che non possono identificarsi in mere trattative stragiudiziali; rilevano inoltre l’obbligo di cooperazione per la ragionevole durata del processo e il carattere risalente della controversia. Le trattative finalizzate a una sanatoria sulla base della normativa sopravvenuta sono, infine, irrilevanti ai fini della decisione.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il limite di 750 mc costituisce la soglia massima di cubatura condonabile e si applica all’intera costruzione indicata nella domanda. L’art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003 collega il limite all’intero manufatto, anche ove frazionato in più istanze o unità abitative: il frazionamento di un unico abuso contrasta con la ratio della disposizione. Nel caso concreto l’incremento dichiarato era pari a 1559,36 mc.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Secondo l’orientamento consolidato, l’oggetto del terzo condono nelle aree vincolate è circoscritto agli abusi di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’Allegato 1, mentre le opere di cui ai nn. 1, 2 e 3 restano escluse anche in presenza di vincolo di inedificabilità relativa. La limitazione discende da una scelta discrezionale del legislatore, non illogica né irragionevole. Il richiamo al comma 43 è inconferente, perché presuppone la già avvenuta qualificazione dell’opera come abuso minore. La tesi dell’appellante confonde inoltre la tipologia delle opere condonabili con i presupposti della sanatoria, delineati dal comma 27.
Il terzo motivo non è fondato. Il comma 27 dell’art. 32 enuncia condizioni ostative alternative e non cumulative: è sufficiente una sola di esse per rendere l’opera non sanabile. Nella specie gli abusi rientrano nella tipologia 1, sono stati ultimati in epoca successiva all’imposizione del vincolo statale e hanno prodotto incrementi di superficie e volume.
Il quarto motivo è infine respinto. Il parere di compatibilità paesaggistica ex legge n. 308/2004 ha effetti limitati all’ambito penale, determinando l’estinzione del reato ma non dell’illecito amministrativo, e non è idoneo a fondare alcun affidamento in ordine al condono edilizio. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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