Preavviso di iscrizione ipotecaria non impugnabile per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 932 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, costituisce atto a finalità meramente informative e prodromiche, inidoneo a produrre conseguenze sostanziali nella sfera giuridica del contribuente. Essa non è autonomamente impugnabile, poiché il pregiudizio si concentra sulla successiva e concreta iscrizione ipotecaria. Ne deriva che il ricorso proposto avverso il solo preavviso è inammissibile per carenza d’interesse. La regola trova fondamento nell’art. 19, comma 1, lett. e-bis, del d.lgs. n. 546/1992, che devolve alla giurisdizione tributaria l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, e nel principio del contraddittorio endoprocedimentale che il preavviso è destinato a garantire.
Il Fatto
I ricorrenti, quali eredi del titolare di un’azienda agricola operante nel settore lattiero, hanno impugnato davanti al giudice amministrativo gli atti di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessi dall’Agente della riscossione, notificati nel dicembre 2022. Gli atti traevano origine da cartelle di pagamento correlate al credito erariale per il ritenuto superamento delle quote di produzione del latte (regime delle “quote latte”).
I ricorrenti contestavano, in via presupposta, l’inesistenza del debito e l’iscrizione delle somme nel Registro nazionale dei debiti tenuto da Agea. L’Amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso, rilevando che per le annualità considerate esistevano già precedenti giudizi e sentenze regolatrici, in parte passate in giudicato. Il giudizio è pervenuto alla decisione previo avviso, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., della possibile sussistenza di una causa di inammissibilità per carenza d’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto d’interesse, individuando una ragione più radicale rispetto alle eccezioni formulate dall’Amministrazione. La ragione risiede nella natura non autoritativa dell’atto impugnato.
Il preavviso di iscrizione ipotecaria, osserva il Tribunale, si limita a informare il debitore che dalle verifiche effettuate non risulta pagato l’importo indicato, invitandolo a versarlo entro trenta giorni e avvisandolo che, in mancanza, si procederà all’iscrizione della garanzia. Si tratta dunque di atto con finalità esclusivamente informative, inidoneo a produrre conseguenze sostanziali e, perciò, non riconducibile agli atti impugnabili.
Il percorso argomentativo si ancora al dato normativo. L’art. 19, comma 1, lett. e-bis, del d.lgs. n. 546/1992 devolve all’impugnazione l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, non il preavviso che la precede. I commi 2 e 3 della stessa disposizione precisano che gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Il preavviso, quindi, non riveste i caratteri di lesività necessari per la sua utile impugnativa.
Il Collegio richiama il precedente della Corte di Cassazione, Sez. V n. 19667/2014, secondo cui il preavviso è atto unicamente prodromico alla concreta effettuazione dell’iscrizione ipotecaria, rispetto alla quale si concentra il pregiudizio del contribuente, da far valere davanti al giudice munito di giurisdizione. Richiama inoltre la giurisprudenza amministrativa e tributaria conforme e una propria precedente pronuncia, che ha chiarito come la notificazione del preavviso serva a consentire il contraddittorio procedimentale e non a far decorrere termini processuali di impugnazione.
La dichiarazione di inammissibilità, unitamente alla parziale novità delle questioni processuali trattate, ha condotto alla integrale compensazione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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