Terzo condono, in area vincolata sanabili solo gli interventi di minore rilevanza (TAR Sicilia n. 1597 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale Sicilia n. 19/2021, pronunciata con Corte cost. n. 252/2022, ha reso inapplicabile in Sicilia la tesi della sanabilità delle opere ricadenti in aree a inedificabilità relativa. Ne consegue che in zona vincolata è preclusa la sanatoria di ogni intervento comportante nuovi volumi o superfici, valutati secondo la nozione paesaggistica e non edilizia.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina sull’istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 326/2003 per opere realizzate in un immobile del Comune di Lipari, isola di Filicudi. Ha impugnato altresì il silenzio dell’Assessorato regionale sul ricorso gerarchico, il provvedimento del Comune di Lipari che ha respinto la medesima istanza e la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, chiedendo anche il risarcimento del danno.

Il ricorrente ha sostenuto che le opere erano state ultimate prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico, che la Soprintendenza avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta di compatibilità e che il legittimo affidamento sarebbe maturato in forza di una prassi amministrativa favorevole. Le Amministrazioni intimate hanno chiesto il rigetto, richiamando la disciplina statale e la Corte cost. n. 252/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo, espresso in numerose pronunce del 2024, e la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, che ha recepito gli effetti della declaratoria di incostituzionalità. La legge regionale n. 19/2021 mirava a consentire la sanatoria nelle aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta; la Consulta ha ritenuto tale disciplina lesiva della riserva statale in materia di tutela dell’ambiente.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 32, comma 26, del d.l. n. 269/2003 ammette a sanatoria le tipologie da 4 a 6 dell’allegato 1 negli immobili soggetti ai vincoli di cui all’art. 32 della legge n. 47/1985; il successivo comma 27, lettera d), esclude comunque la sanatoria per le opere realizzate su immobili vincolati anteriormente all’esecuzione, in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici. L’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama integralmente la disciplina statale, compresi i limiti al rilascio del titolo.

Da qui la regola operativa: in area vincolata sono sanabili solo restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, purché non comportino nuovi volumi o superfici. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui, ai fini paesaggistici, rileva qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche tecnico o interrato, e qualsiasi superficie calpestabile o sfruttabile, a prescindere dal carico urbanistico. Richiama sul punto Cons. Stato n. 3289/2015, n. 9950/2022, n. 1213/2022 e n. 4123/2023, nonché C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023.

Le censure di difetto di motivazione e di omesso preavviso di rigetto sono respinte: i provvedimenti sono atti vincolati, non richiedono una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto, e la motivazione può essere resa per relationem mediante il richiamo alla circolare e, per il Comune, al provvedimento della Soprintendenza. Irrilevante è la pendenza del ricorso gerarchico, non avendo questo efficacia sospensiva. Quanto al vincolo, il Tribunale rileva che l’intero arcipelago eoliano era già sottoposto a tutela paesaggistica in forza di provvedimenti risalenti al 1966 e al 1979.

Il richiamo al legittimo affidamento e alla destinazione abitativa dell’immobile non può paralizzare l’azione repressiva dell’abuso: il tempo non legittima la situazione di fatto contra legem e non sono fornite prove concrete sull’inesistenza di alternative abitative. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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