Autotutela esecutiva su bene comunale e ordine di demolizione senza graduazione (TAR Calabria n. 228 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli immobili rientranti nel patrimonio indisponibile dell’ente locale sono oggetto del potere di autotutela esecutiva esercitabile in via amministrativa ai sensi degli artt. 823 e 828 cod. civ., mediante provvedimento a contenuto atipico diretto a tutelare le ragioni del proprietario pubblico. La circostanza che il servizio pubblico di destinazione non si sia potuto svolgere per fatto del privato occupante non esclude la legittimità del provvedimento. Qualora il manufatto sia stato realizzato su suolo pubblico, il ripristino dello stato dei luoghi costituisce atto dovuto, senza che l’amministrazione possa graduare le conseguenze dell’illecito o disporre misure alternative di carattere pecuniario. Il tempo trascorso non genera alcun affidamento tutelabile quando la posizione dell’amministrazione sulle aree sia stata espressa in plurime vicende procedimentali e giudiziali. Avvenuta l’acquisizione sanante e divenuti inoppugnabili i relativi provvedimenti, l’ordine di rilascio e demolizione è impugnabile solo per vizi propri.
Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante della società che gestisce un villaggio turistico in forza di un contratto di affitto d’azienda, impugna l’ordinanza con cui il dirigente dell’ufficio tecnico comunale ha disposto il rilascio delle aree pubbliche occupate dalle strutture del villaggio e la demolizione del muro divisorio tra due particelle. Analogamente è stato disposto nei confronti della proprietaria del complesso, con autonoma impugnazione pendente.
Il ricorrente censura anche gli atti presupposti, ossia le ordinanze del 2013 con le quali il Comune ha disposto l’acquisizione sanante dei terreni ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Tali provvedimenti erano già stati contestati senza successo: il Tribunale ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, e la domanda di usucapione proposta dalla proprietaria è stata rigettata con pronuncia passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di riunione. Nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi è scelta facoltativa e discrezionale, rimessa a valutazioni di mera opportunità ed economia processuale ai sensi dell’art. 70 c.p.a.; i provvedimenti adottati hanno carattere ordinatorio e sono privi di valenza decisoria.
Nel merito, il percorso argomentativo muove dalla constatazione che le aree sono state acquisite al patrimonio indisponibile comunale e destinate alla realizzazione di una strada e di un parcheggio. I relativi provvedimenti sono ormai inoppugnabili. L’ordinanza impugnata, pertanto, esercita i poteri di autotutela esecutiva degli artt. 823 e 828 cod. civ., benché non espressamente richiamati, come dimostra l’avvertimento dello sgombero coattivo con assistenza della forza pubblica. Il richiamo è a TAR Lazio n. 14770 del 2023, secondo cui è ammessa la tutela pubblicistica dell’immobile comunale già destinato a servizio pubblico anche quando il servizio non si sia potuto svolgere per l’occupazione del privato.
Il primo motivo è infondato: l’amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento e riscontrato l’accesso, né il ricorrente indica quali atti sarebbero stati negati. In ogni caso, la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 non avrebbe inciso su un provvedimento vincolato, finalizzato al mero recupero del possesso, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Anche il secondo motivo è respinto. Realizzato il muro su suolo pubblico, il ripristino costituisce atto dovuto e non è invocabile la sanzione pecuniaria dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001. Il lungo tempo trascorso non ha ingenerato alcun affidamento, poiché la posizione del Comune era ben nota e reiterata nelle numerose vicende procedimentali e giudiziali. La formula ampia con cui è imposta la demolizione di ogni opera, anche interrata, ribadisce la doverosità del ripristino.
Il terzo, quarto e quinto motivo sono inammissibili: essi contestano la legittimità delle ordinanze di acquisizione, consolidate nei loro effetti, mentre l’ordine di rilascio è impugnabile solo per vizi propri. Infondato, infine, il motivo sulla proporzionalità, per la natura vincolata dell’atto. Il ricorso è quindi in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 823 c.c. – Condizione giuridica del demanio pubblico
- Art. 828 c.c. – Condizione giuridica dei beni patrimoniali