Terzo condono in area vincolata: irrilevante la natura relativa del vincolo (TAR Sicilia n. 2497 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la sanatoria delle opere abusive è preclusa anche quando il vincolo abbia natura relativa. L’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, come interpretato dalla Corte cost. n. 252 del 2022, attribuisce carattere ostativo alla presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. Ne deriva che un abuso comportante ampliamento di superficie e nuova volumetria non è sanabile, senza che l’Amministrazione debba svolgere alcuna ulteriore istruttoria sull’impatto paesaggistico. La natura vincolata del provvedimento esclude l’obbligo di preavviso di rigetto e l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente ha acquistato un immobile nell’isola di Panarea, nel Comune di Lipari, realizzato in forza di concessioni edilizie rilasciate nel 1998 e nel 1999. La precedente proprietaria, avendo eseguito opere in difformità, aveva presentato domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 legge n. 326/2003 e dell’art. 24 legge regionale n. 15/2004.

Il ricorrente ha chiesto alla Soprintendenza il nulla osta paesaggistico necessario per la definizione della pratica. La Soprintendenza ha rigettato l’istanza richiamando la circolare assessoriale n. 2/2022 e ha ordinato la rimessione in pristino. Il Comune, sulla base di quel parere, ha respinto l’istanza di condono. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti con ricorso introduttivo e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato inutilizzabile la memoria depositata dall’Amministrazione oltre i termini perentori dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., richiamando il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la disciplina dei vincoli sull’area: il D.A. n. 5098 del 1966, il D.A. n. 7720 del 1995 e il Piano paesistico delle Isole Eolie hanno assoggettato l’intero territorio a tutela senza soluzione di continuità. L’abuso, rientrante nella tipologia 1, è stato ultimato nel 1999 e consiste in un ampliamento di mq. 51,85, dunque in epoca successiva al vincolo.

Su questa base il Collegio ha escluso ogni necessità di ulteriore approfondimento istruttorio. Ha richiamato Cons. Stato, sez. VII, n. 1214 del 2025 e Cons. Stato, sez. II, n. 8314 del 2024 per affermare che un abuso con nuove superfici e volumetria in area vincolata non è sanabile, indipendentemente dalla natura relativa del vincolo. Il richiamo alla circolare n. 2/2022 è stato ritenuto sufficiente a integrare la motivazione per relationem.

Quanto al dedotto silenzio assenso sul nulla osta, il Tribunale ha escluso l’applicabilità dell’art. 17, comma 6, legge regionale n. 4/2003, circoscritto al primo e secondo condono e subordinato a una speciale perizia giurata mai attivata. Ha poi escluso che l’art. 29 legge regionale n. 7/2019 ammetta il silenzio assenso sulle autorizzazioni paesaggistiche, richiamando C.G.A.R.S., Ad. Sez. Riun., n. 89 del 2025 e Corte cost. n. 155 del 2021. Nel procedimento di condono opera, semmai, il silenzio-inadempimento.

Il Collegio ha respinto anche le censure sulla qualificazione dell’opera come tipologia 6, rilevando che l’ampliamento di circa 51 mq prescinde dalla natura interrata dei manufatti: ai fini paesaggistici il divieto di incremento volumetrico riguarda qualsiasi nuova edificazione. Infine, sulla posizione del Comune, ha escluso la violazione dell’art. 35 legge n. 47/1985, essendo intervenuta la volturazione della pratica, e ha ribadito la natura vincolata del diniego, che rende ultroneo ogni apporto partecipativo. Ricorso e motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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